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Ordinanza 83/1985 ECLI:IT:COST:1985:83 Generato dall'IA

Ordinanza 83/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 83/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1980 ed iscritti ai nn. 22 e 23 del 1977, 10, 11 e 12 del 1979, 10 e 11

Regesto Legislator

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Ordinanza 83/1985 · Corte costituzionale: 1980 ed iscritti ai nn. 22 e 23 del 1977, 10, 11 e 12 del 1979, 10 e 11

Parole chiave

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diritto all'istruzione primaria stato richiedente impugnazione di decisioni amministrative legislazione scolastica declinatoria di competenza opposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente della Provincia di

Bolzano, notificati il 21 novembre 1977, il 12 novembre 1977, il 19

aprile 1979, il 24 aprile 1980, depositati rispettivamente il 28

novembre 1977, il 21 dicembre 1977, il 27 aprile 1979 e il 2 maggio

1980 ed iscritti ai nn. 22 e 23 del 1977, 10, 11 e 12 del 1979, 10 e 11

del 1980, per conflitti di attribuzione sorti in materia di istruzione

pubblica.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con i sette ricorsi indicati in epigrafe, di cui uno

contro il Decreto del Ministro P.I. 15 settembre 1977 ed altro contro

telegramma 6434/77 dello stesso; due contro Decreto del predetto

Ministro in data 9 febbraio 1979, due contro Decreto dello stesso in

data 9 febbraio 1980 e infine uno contro d.P.R. 6 febbraio 1979, la

Provincia Autonoma di Bolzano rivendicava la propria competenza nelle

materie oggetto dei provvedimenti indicati, tutte relative ad orari e

programmi di Scuole medie varie della provincia, chiedendo di

conseguenza l'annullamento dei provvedimenti stessi,

che si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri in

ciascun giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che, riconosciutane l'infondatezza, i ricorsi

venissero respinti,

che, però, successivamente, previa delibera 3 settembre 1984 del

Consiglio Provinciale di Bolzano, con atto notificato il 31 ottobre

1984, la Provincia rinunziava a tutti i ricorsi sopradescritti, e

l'Avvocatura Generale, in nome e per conto del Presidente del

Consiglio, accettava la rinunzia, ponendo adesione in calce alle prime

cinque rinunzie, e accettando quella relativa ai ricorsi nn. 10 e

11/1980 con separato atto 27 novembre 1984,

che, riferendosi i ricorsi alle stesse materie e dovendo essi

avere, attesa la rinunzia, la stessa sorte processuale, possono essere

riuniti in unico giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara estinto il

processo a seguito di sopravvenuta rinunzia, ritualmente accettata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE. - Cancelliere