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Ordinanza 76/1985 ECLI:IT:COST:1985:76 Generato dall'IA

Ordinanza 76/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 76/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione, art. 117 Cost; Ordinanza 76/1985 · Corte costituzionale: 48 (Norme per la

Parole chiave

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diritto regionale disciplina urbanistica legge sulla pianificazione territoriale legislazione locale legittimazione a contestare licenza legittimazione del comune

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
all'art. 117 della Costituzione;
art. 117 Cost
nell'art. 117 Cost. e non attribuibile alla competenza regionale stessa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14

della legge della Regione Lombardia 19 agosto 1974, n. 48 (Norme per la

disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto), promossi con tre

ordinanze emesse l'8 e il 10 giugno 1983 dal tribunale di Como nei

procedimenti penali a carico di Lanzi Elisa, Limonta Livio ed altro e

Bertotto Serafino, iscritte ai nn. 376, 377 e 378 del registro

ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 190 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il tribunale di Como, con tre ordinanze identiche

emesse rispettivamente in data 8 e 10 giugno 1983, ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14 della

legge regionale della Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, in riferimento

all'art. 117 della Costituzione;

che i relativi giudizi, attinenti alla stessa norma, possono essere

riuniti e decisi con unica ordinanza;

considerato che il collegio a quo dubita che la tutela delle acque

dall'inquinamento sia materia che rientri nella competenza legislativa

della regione Lombardia, siccome non ricompresa tra quelle elencate

nell'art. 117 Cost. e non attribuibile alla competenza regionale stessa

per profili di connessione o per ragioni di evolutività

dell'ordinamento, anche costituzionale;

che, per contro, questa Corte, con la sentenza n. 225 del 1983 ha

dichiarato non fondata identica questione, sollevata dallo stesso

tribunale;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati profili

nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare la precedente

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 della legge regionale della Lombardia 19

agosto 1974, n. 48, sollevata con riferimento all'art. 117 della

Costituzione dal tribunale di Como con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere