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Ordinanza 75/1985 ECLI:IT:COST:1985:75 Generato dall'IA

Ordinanza 75/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 75/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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pretore di Licata (n. 6 ord.), il 16 febbraio 1984 dal pretore di Massa

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione; Ordinanza 75/1985 · Corte costituzionale: pretore di Licata (n. 6 ord.), il 16 febbraio 1984 dal pretore di Massa

Parole chiave

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norme edilizie comunali ordinanze municipali violazione delle norme zonali urbanistica legittimazione a contestare licenza approvazione del regolamento

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
1150 "e sue successive modificazioni" in riferimento all'art. 25 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28,

primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica),

come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765

(Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n.

1150), promossi con le ordinanze emesse il 20 e 27 ottobre 1983 dal

pretore di Licata (n. 6 ord.), il 16 febbraio 1984 dal pretore di Massa

Marittima (n. 2 ord.), iscritte ai nn. 157, 158, 159, 237, 238, 239,

585 e 790 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 141, 155, 294 e 301 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che il pretore di Licata, con sei ordinanze identiche,

pronunciate in data 20 e 27 ottobre 1983, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n.

1150 "e sue successive modificazioni" in riferimento all'art. 25 della

Costituzione;

che il pretore di Massa Marittima, con due ordinanze identiche

emesse in data 16 febbraio 1984, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della stessa norma per preteso contrasto con gli artt.

25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione;

che i relativi giudizi, poiché attengono alla stessa norma,

possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.

Considerato che ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata

non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto

il termine "lottizzazione" in essa contenuto sarebbe suscettibile di

interpretazioni divergenti, tali da comportare anche, secondo il

pretore di Massa Marittima, la violazione del diritto di difesa e del

principio di obbligatorietà dell'azione penale;

che, per contro, questa Corte, con numerose pronunce (v. da ultimo

le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la sentenza n. 49

del 1980) ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia

edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, e, con specifico

riguardo all'uso del termine "lottizzazione", con l'ordinanza n. 5 del

1984 ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere

esorbitante dal normale compito di interpretazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942,

n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n.

765, sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24,

secondo comma, e 112 della Costituzione, dai pretori di Licata e di

Massa Marittima con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere