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Ordinanza 65/1985 ECLI:IT:COST:1985:65 Generato dall'IA

Ordinanza 65/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 65/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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quali, tuttavia, a seguito della sent. 27 maggio 1982, n. 103 di questa

Regesto Legislator

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artt. 110 c.p, art. 3 Cost; Ordinanza 65/1985 · Corte costituzionale: 27 maggio 1982, n. 103 di questa

Parole chiave

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reati violenti proporzionalità della pena grave limitazione del diritto costituzionale aggravamento della pena uso sproporzionato della forza rappresentazione di atti di cruda violenza

Disposizioni normative citate

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artt. 110 c.p
imputato del reato di cui gli artt. 110 c.p.
art. 3 Cost
con riferimento all'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma

primo, C.P.M.P., promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984 dal

Tribunale Militare di Verona nel procedimento penale a carico di

Marrazzo Carmine ed altro, iscritta al n.260 del registro ordinanze

1984 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218

dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1985 il giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 27 gennaio 1984 il Tribunale militare di

Verona, nel procedimento penale contro Marazzo Carmine ed altro,

imputato del reato di cui gli artt. 110 c.p. e 195, primo comma, 47 n.

4 c.p.m.p. (concorso in violenza aggravata contro un inferiore),

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195,

primo comma, c.p.m.p. con riferimento all'art. 3 Cost.,

che rilevava il Tribunale remittente l'irrazionale disparità di

trattamento del regime sanzionatorio contemplato nella disposizione

denunziata rispetto le ipotesi previste nel secondo comma, dove sono

descritte fattispecie di e anche maggiore gravità, in ordine alle

quali, tuttavia, a seguito della sent. 27 maggio 1982, n. 103 di questa

Corte si applicano pene molto più miti,

considerato che la questione è stata già risolta con sent. 14

giugno 1984, n. 173 di questa Corte, concernente situazione

perfettamente identica, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale della disposizione denunziata limitatamente alle parole

"con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni",

che, pertanto, giusta la prassi giurisprudenziale vigente, la

questione dev'essere dichiarata manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 195, primo comma, c.p.m.p., sollevata dal

Tribunale militare di Verona con ordinanza 27 gennaio 1984, perché

l'illegittimità è già stata dichiarata con sent. 14 giugno 1984, n.

173.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere