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Ordinanza 53/1985 ECLI:IT:COST:1985:53 Generato dall'IA

Ordinanza 53/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 53/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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carico di Mascellino Gandolfo ed altri, iscritta al n. 527 del registro

Regesto Legislator

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Ordinanza 53/1985 · Corte costituzionale: 527 del registro

Parole chiave

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competenza del pubblico ministero limiti della competenza contabilità pubblica responsabilità amministrativa imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico nozione di amministrazione aggiudicatrice
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.

Pres. Reg. Sicilia 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento amministrativo

degli enti locali della regione siciliana), conv. con legge Reg.

Sicilia 15 marzo 1963, n. 16, promosso con ordinanza emessa il 19

ottobre 1976 dalla Corte dei Conti nel giudizio di responsabilità a

carico di Mascellino Gandolfo ed altri, iscritta al n. 527 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei

Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 103 e 108 Cost., questione

di legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. Sic. 29

ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali della

regione siciliana"), convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n.

16, in quanto attribuisce al giudice ordinario, anziché alla Corte dei

Conti, la competenza a conoscere di taluni giudizi di responsabilità;

considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è stata dichiarata inammissibile con la sent. n. 189 del 1984, in

quanto si è ritenuta inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 265 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, con la

conseguenza che, rimanendo in vigore la disposizione statale diventa

irrilevante la questione relativa alla norma siciliana semplicemente

riproduttiva della prima;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 253 del d.l.P. Reg. Sic. 29

ottobre 1955, n. 6 ("Ordinamento amministrativo degli enti locali della

regione siciliana"), convalidato con legge regionale 15 marzo 1963, n.

16, sollevata con ordinanza 19 ottobre 1976 dalla Corte dei Conti,

Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in riferimento agli

artt. 3, 97, 103 e 108 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

GIOVANNI VITALE - Cancelliere