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Ordinanza 45/1985 ECLI:IT:COST:1985:45 Generato dall'IA

Ordinanza 45/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 45/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base

Regesto Legislator

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Ordinanza 45/1985 · Corte costituzionale: proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 29

febbraio 1980, n. 33 di conversione dell'art. 3 del d.l. 30 dicembre

1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché

proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base

alla legge 1 giugno 1977, n. 285 sulla occupazione giovanile); artt. 57

e 76 legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario

nazionale); d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi

sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle

attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi

professionisti); art. 12 d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento

della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), conv. con

modif. in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14 legge 26 aprile

1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)); artt. 4, comma

quarto, e 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,

disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga

di taluni termini), conv. con modif. in legge 11 novembre 1983, n.

638, promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1983 dal Pretore di

Piacenza, il 15 luglio 1983 dal Pretore di Biella, il 17 novembre 1983

dal Pretore di Cosenza, il 27 settembre 1983 dal Pretore di Busto

Arsizio, il 28 novembre 1983 dal Pretore di Pisa (n. 13 ord.), il 7

dicembre 1983 dal Pretore di Ferrara, il 27 dicembre 1983 dal Pretore

di Vicenza, il 9 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 24 dicembre 1983

dal Pretore di La Spezia, il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Roma, il 13

gennaio 1984 dal Pretore di Pistoia, il 30 novembre 1983 dal Pretore di

Alessandria, il 28 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 6 febbraio

1984 dal Tribunale di La Spezia e il 21 dicembre 1983 dal Pretore di

Milano, iscritte ai nn. 751, 846, 1071 e 1073 del registro ordinanze

1983 e ai nn. 34 a 42, 64 a 67, 152, 194, 195, 236, 244, 250, 265, 317,

383 e 394 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 46, 67, 102, 141, 204, 218, 231, 238,

252 e 259 del 1984.

Visti gli atti di costituzione di Astrua Francesco ed altri,

dell'INPS, di Lupinacci Martino ed altri, di Lauro Renato ed altri e di

Bastianini Marino ed altri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per Lupinacci ed altri, Luigi

Papi per Lauro ed altri, Valerio Onida per Bastianini ed altri e Gianni

Romoli per l'INPS, e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Del Greco per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, essendo le questioni identiche o analoghe o

strettamente connesse, i procedimenti possono essere riuniti e

congiuntamente decisi;

che appare opportuna, per i fini del decidere, una più completa e

approfondita conoscenza del sistema contributivo delineato dalle norme

denunciate, nel senso di richiedere le informazioni specificate nella

parte dispositiva.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 12 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni altra decisione, dispone che entro centottanta giorni

dalla comunicazione della presente ordinanza il Presidente del

Consiglio dei ministri, il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro

e della previdenza sociale e il Ministro della sanità, ciascuno per

quanto di competenza forniscano:

a) ogni utile elemento di informazione circa le causali giuridiche

e tecniche poste a fondamento e criterio nella determinazione delle

aliquote, delle quote fisse, delle quote aggiuntive e relativi

massimali applicati, con variegati calcoli, alle categorie dei

lavoratori autonomi (esemplificativamente, artigiani, commercianti,

coltivatori diretti, liberi professionisti), dei lavoratori dipendenti,

nonché dei cittadini c.d. "non mutuati" (che non fruivano, cioè, di

prestazioni mutualistiche) per il periodo 1979-1984; tanto, alla luce

dei principi sanciti fin dal 1978 (art. 53, lett. f. l. 23 dicembre

1978, n. 833), in ordine all'incarico commesso al Governo di

predisporre in via compiuta, organica e non più provvisoria le fasi e

le modalità per la "graduale unificazione" delle prestazioni sanitarie

e "del corrispondente adeguamento salvo provvedimenti di

fiscalizzazione dei contributi assicurativi";

b) i dati puntuali relativi all'incidenza della contribuzione di

malattia di ciascuna singola categoria sopra riportata sul

finanziamento globale del Fondo sanitario nazionale per il periodo

1979-1984 con l'indicazione analitica delle altre voci concorrenti a

sopperire al finanziamento del Fondo medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere