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Ordinanza 382/1985 ECLI:IT:COST:1985:382 Generato dall'IA

Ordinanza 382/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 382/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di

Regesto Legislator

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Ordinanza 382/1985 · Corte costituzionale: delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di

Parole chiave

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costituzionalità delle leggi ordinanza di necessità incostituzionale perizia medica superata impugnazione di decisioni amministrative somministrazione di cure mediche legislazione sanitaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l.

21 settembre 1984 n. 597 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione

delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di

convenzioni sanitarie"), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre

1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra la

Gestione Assistenza E.N.P.A.S. e Salvatore Vitale, iscritta al n. 87

del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1984, il Tribunale

di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma,

77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, del d.l. 21 settembre 1984 n. 597 ("Ripiano

dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31

dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie");

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, deducendo la manifesta inammissibilità o l'infondatezza

della questione;

considerato che il d.l. 21 settembre 1984 n. 597 non è stato

convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 21 settembre 1984 n.

597 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie

locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni

sanitarie"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77,

terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere