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Ordinanza 381/1985 ECLI:IT:COST:1985:381 Generato dall'IA

Ordinanza 381/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 381/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di

Regesto Legislator

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Ordinanza 381/1985 · Corte costituzionale: delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di

Parole chiave

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ordinanza di necessità incostituzionale costituzionalità delle leggi eccezione di incostituzionalità impugnazione di decisioni amministrative disposizioni istituzionali ripartizione amministrativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l.

28 novembre 1984 n. 790 ("Ripiano dei disavanzi di Amministrazione

delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di

convenzioni sanitarie"), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre

1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra

l'amministrazione del Tesoro-Ufficio Liquidazione I.N.A.M. e Arrigo

Arrighi e altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze del 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1984, il

Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo

comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 28 novembre 1984 n.

790 (per errore materiale indicato nel dispositivo dell'ordinanza col

n. 791) ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità

sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni

sanitarie");

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o

l'infondatezza della questione;

considerato che il d.l. 28 novembre 1984 n. 790 non è stato

convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo., Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 1984 n.

790 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie

locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni

sanitarie"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77,

terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere