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Ordinanza 380/1985 ECLI:IT:COST:1985:380 Generato dall'IA

Ordinanza 380/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 380/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Toscana ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale

Regesto Legislator

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Ordinanza 380/1985 · Corte costituzionale: a livello legislativo" (cfr. la sentenza n. 307 del 1983 e le ordinanze nn. 350, 360, 361, 362 e 363 del 1983). Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l.

22 luglio 1985 n. 356 avente per oggetto ("Proroga della

fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel

Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e

di sanatoria edilizia") promosso con ricorso della Regione Toscana

notificato il 16 agosto 1985, depositato in cancelleria il 22

successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri,

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Ritentito che, con ricorso notificato il 16 agosto 1985, la Regione

Toscana ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356 ("Proroga della

fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel

Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e

di sanatoria edilizia"), per asserito contrasto con gli artt. 117, 119,

3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 Cost.;

che nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza della

questione sollevata.

Considerato che il d.l. 22 luglio 1985 n. 356 - cui si riferisce

l'impugnazione pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non

è stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto

dall'art. 77, comma terzo, Cost,;

che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle

questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che

il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso

"debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza

dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di

diritto a livello legislativo" (cfr. la sentenza n. 307 del 1983 e le

ordinanze nn. 350, 360, 361, 362 e 363 del 1983).

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356

("Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi

contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di

tesoreria centrale e di sanatoria edilizia"), sollevate, in riferimento

agli artt. 117, 119, 3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 Cost.,

dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere