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Ordinanza 379/1985 ECLI:IT:COST:1985:379 Generato dall'IA

Ordinanza 379/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 379/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità

Regesto Legislator

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Ordinanza 379/1985 · Corte costituzionale: 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali ordinanza di necessità incostituzionale nozione di malattia professionale controversia di sicurezza sociale inosservanza di prescrizioni di servizio diritto disciplinare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l.

26 maggio 1984 n. 158 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle

unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di

convenzioni sanitarie"), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno

1984 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti

tra Gigantes Paolo ed altri e I.N.A.M. in liquidazione, iscritta al n.

1347 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Bucciolini Emilio ed altri nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Rilevato che, con ordinanza emessa il 18 giugno 1984, il Tribunale

di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma,

77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, del d.l. 26 maggio 1984 n. 158 ("Ripiano

dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31

dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie");

che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Emilio

Bucciolini ed altri 37 ricorrenti nel giudizio a quo, rappresentati e

difesi dall'Avv. Paolo Ferrari, concludendo per l'accoglimento della

questione, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per la manifesta inammissibilità o l'infondatezza della

questione stessa;

considerato che il d.l. 26 maggio 1984 n. 158 non è stato

convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n. 158

("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie

locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni

sanitarie"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77,

terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere