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Ordinanza 375/1985 ECLI:IT:COST:1985:375 Generato dall'IA

Ordinanza 375/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 375/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge n. 118 del 1971 e 26, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 375/1985 · Corte costituzionale: legge n. 118 del 1971 e 26, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n.

Parole chiave

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rendita d'invalidità per coniugi prestazioni dell'assicurazione invalidità prestazione familiare pensione alimentare d'indigenza soppressione delle rendite di invalidità beneficiario di prestazioni assistenziali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo

comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.

L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed

invalidi civili); art. 8 D. L. 2 marzo 1974, n. 30; art. 7 legge 3

giugno 1975, n. 160 promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1978 dal

pretore di Sala Consilina sul ricorso proposto da Pisano Vittorina

contro il Ministero degli Interni iscritta al n. 390 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 189 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza in data 3 aprile 1978 il Pretore di Sala

Consilina ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 13, primo comma, della

legge 30 marzo 1971, n. 118, in relazione agli artt. 12 della stessa

legge n. 118 del 1971 e 26, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n.

153, nonché degli artt. 8 del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con

modificazioni in legge dalla l. 16 aprile 1974, n. 114, e 7 della legge

3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui subordinano il diritto dei

mutilati ed invalidi civili a percepire l'assegno mensile alla

sussistenza di una condizione economica negativa afferente al coniuge

dell'interessato (mentre ai ciechi civili l'assegno è concesso

prescindendo dalla situazione economica del coniuge: art. 5, legge 27

maggio 1970, n. 382).

Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale,

prospettata sotto identico profilo, è stata dichiarata non fondata con

sentenza n. 278 del 1984 e che in ordinanza non vengono addotti motivi

diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Sala Consilina con l'ordinanza

di cui in epigrafe (reg. ord. n. 390 del 1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere