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Ordinanza 374/1985 ECLI:IT:COST:1985:374 Generato dall'IA

Ordinanza 374/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 374/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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28 febbraio 1985, n. 47, la regione Lazio ha emanato la l. r. 21 maggio

Regesto Legislator

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art. 117 Cost; Ordinanza 374/1985 · Corte costituzionale: 28 febbraio 1985, n. 47, la regione Lazio ha emanato la l. r. 21 maggio

Parole chiave

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diritto regionale legislazione locale disciplina urbanistica prescrizioni di zona norme edilizie comunali approvazione del regolamento

Disposizioni normative citate

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art. 117 Cost
Consiglio dei ministri ha proposto in riferimento all'art. 117 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 18 luglio 1984 e riapprovata il 17 ottobre 1984 dalla Regione Lazio

recante "Modifiche e integrazioni della l.r. 2 maggio 1980, n. 28,

relativa a norme sull'abusivismo edilizio e sul recupero dei nuclei

edilizi sorti abusivamente" promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 6 novembre 1984, depositato in

cancelleria il 13 novembre 1984 ed iscritto al n. 39 del registro

ricorsi 1984.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ricorso in data 4 novembre 1984 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha proposto in riferimento all'art. 117 Cost.,

questione di legittimità costituzionale della legge della regione

Lazio riapprovata il 17 ottobre 1984 ("modifiche ed integrazioni della

legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, recante: 'norme concernenti

l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti

abusivamente'"), in quanto disciplina globalmente il fenomeno

dell'abusivismo edilizio prevedendo ipotesi di sanatoria di carattere

generale, così discostandosi dai principi della legislazione statale

in materia urbanistica, caratterizzata dalla necessaria

conseguenzialità dell'irrogazione di una sanzione, salvo soltanto il

potere del Sindaco di rilasciare, caso per caso, in ipotesi

predeterminate, concessioni edilizie in sanatoria.

Considerato che in seguito alla legge statale sul condono edilizio

28 febbraio 1985, n. 47, la regione Lazio ha emanato la l. r. 21 maggio

1985, n. 76 (recante "modifiche ed integrazioni della legge regionale 2

maggio 1980, n. 28 ed adeguamento alla legge 28 febbraio 1985, n. 47"),

pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" n. 16 del 10 giugno 1985 e non

impugnata, la quale, all'art. 1, esclude l'applicazione delle

disposizioni delle leggi regionali anteriori "in contrasto con le norme

della legge 28 febbraio 1985, n. 47, attinenti agli oggetti di

competenza statale e con i principi fondamentali in essa stabiliti", e

dunque anche della legge impugnata;

che deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della

materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione

di legittimità costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio

dei ministri col ricorso di cui in epigrafe (reg. ric. n. 39 del 1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere