Ordinanza 373/1985 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsollevata in termini identici da varie commissioni tributarie, è stata
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 373/1985 · Corte costituzionale: sollevata in termini identici da varie commissioni tributarie, è stata
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo
comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella formulazione
datane dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 promosso con
ordinanza emessa il 20 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Mondovì sul ricorso proposto dalla S.p.a. Industria
Chimica del Legno iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno
1984.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Mondovì
con ordinanza emessa il 20 novembre 1981, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), nella formulazione datane dall'art. 1 legge 22 dicembre
1975, n. 694, in quanto l'applicazione dell'imposta per decorso del
decennio costituisce discriminazione ingiustificata fra i cittadini e
comunque non consente di escludere dall'imposizione i casi nei quali
non si sia in concreto verificato alcun incremento di valore degli
immobili.
Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale,
sollevata in termini identici da varie commissioni tributarie, è stata
già dichiarata non fondata con sentenza n. 239 del 1983 e
manifestamente infondata con ordinanza n. 151 del 1984;
che non vengono prospettati in questa sede profili diversi o
ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 (INVIM decennale) del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di
Mondovì con ordinanza in data 20 novembre 1981 (n. 884 del reg. ord.
del 1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere