Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 365/1985 ECLI:IT:COST:1985:365 Generato dall'IA

Ordinanza 365/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 365/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 365/1985 · Corte costituzionale: norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con

Parole chiave

Generato dall'IA
perturbamento del servizio ferroviario soppressione di prestazioni d'invalidità tutela legale vigilanza dell'autorità competente servitù di Stato statuto dei funzionari
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, punto 3 e

dell'art. 58, all. A, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (Coordinamento delle

norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con

quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dalla

Corte di Cassazione sul ricorso proposto da A.T.A.M. e Bartolucci

Giancarlo iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 42, punto 3

e dell'art. 58, all. A, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 nella parte in cui

escluderebbero la giurisdizione sia del giudice ordinario che del

giudice amministrativo, in materia di impugnativa di provvedimenti

disciplinari nei confronti del personale delle ferrovie, tranvie e

linee di navigazione interna in regime di concessione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

richiamando la sentenza n. 240 del 1984 di questa Corte e chiedendo che

la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata

con la richiamata sentenza n. 240 del 1984.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

dell'art. 42, punto 3, e dell'art. 58 all. A, r.d. 8 gennaio 1931 n.

148, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Corte di

Cassazione con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere