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Ordinanza 352/1985 ECLI:IT:COST:1985:352 Generato dall'IA

Ordinanza 352/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 352/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) in relazione agli artt.

Regesto Legislator

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artt. 582 cod. proc. pen, artt. 582 c.p, art. 3 Cost, art. 25 Cost, art. 27 Cost; Ordinanza 352/1985 · Corte costituzionale: luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) in relazione agli artt.

Parole chiave

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soppressione dell'aiuto sociale restituzione dell'assistenza sociale proroga della carcerazione espulsione sospensione di pena assistenza riabilitativa cessazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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artt. 582 cod. proc. pen
artt. 582 c.p
con gli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., per la parte in cui non è
art. 3 Cost
- dell'art. 3 Cost., in quanto il completamento del periodo di
art. 25 Cost
- con l'art. 25 Cost., in quanto l'attribuzione al P.
art. 27 Cost
- con l'art. 27 Cost., in quanto il riarresto dell'affidato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 legge 26

luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) in relazione agli artt.

582 cod. proc. pen. e 76 cod. pen. promosso con ordinanza emessa il 14

febbraio 1985 dalla Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello

delle Marche nel procedimento di sorveglianza relativo a Serafini

Piero, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Sezione di

sorveglianza presso la Corte d'appello delle Marche dubita della

legittimità costituzionale: a) dell'art. 47, ultimo comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), assumendo che

detta norma, nella parte in cui esclude che valga come espiazione di

pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale in caso di

revoca per inammissibilità sopravvenuta del provvedimento di

ammissione, contrasti con gli artt. 3, 13, secondo comma, e 27, terzo

comma, Cost.; b) del medesimo art. 47 l. n. 354/1975 "in correlazione

con gli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., per la parte in cui non è

disciplinato, durante il periodo di affidamento, il concorso di altre

pene, ed è precluso alla Sezione di sorveglianza (in caso di riarresto

dell'affidato per l'espiazione di diversa condanna) di provvedere alla

dichiarazione di estinzione della pena a termine dell'ultimo comma del

medesimo art. 47": sostenendo al riguardo che la disciplina risultante

dalle predette norme - in forza della quale, in caso di sopravvenienza

di altra condanna, spetta al P. M. di provvedere al cumulo e di

disporre il riarresto dell'affidato ove sia superato il limite di 30

mesi fissato per l'ammissibilità della misura dal citato art. 47

darebbe luogo a violazione:

- dell'art. 3 Cost., in quanto il completamento del periodo di

prova (con conseguente estinzione della pena) o la sua interruzione

dipenderebbero dalla maggiore o minore solerzia del P. M. nel

provvedere all'unificazione delle pene concorrenti;

- con l'art. 25 Cost., in quanto l'attribuzione al P. M., anziché

alla Sezione di sorveglianza, del potere di provvedere al cumulo (e di

determinare, con ciò, la cessazione dell'affidamento), sottrarrebbe

l'affidato al suo giudice naturale;

- con l'art. 13, secondo comma, Cost., in quanto la pena modificata

in affidamento in prova non potrebbe considerarsi come pena della

stessa specie, sicché sarebbe insuscettibile di cumulo e potrebbe

ritradursi in detenzione in carcere non per mero provvedimento

dell'organo di esecuzione ma solo con motivato provvedimento della

Sezione di sorveglianza;

- con l'art. 27 Cost., in quanto il riarresto dell'affidato

frustrerebbe la sua legittima aspettativa ad offrire una buona prova ed

a conseguire così l'estinzione della pena.

Considerato che la questione sub a) è stata già decisa con la

sentenza n. 312/1985 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, "nella

parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo

di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del

provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito

negativo della prova"; che pertanto tale questione va dichiarata

manifestamente infondata;

che con la questione sub b) il giudice a quo sostanzialmente assume

che, ove con la pena in relazione alla quale sia stato disposto

l'affidamento in prova al servizio sociale concorra altra pena che,

cumulata con la prima, comporti il superamento dei limiti di

ammissibilità della misura fissata dal primo comma del citato art. 47,

non dovrebbe procedersi all'unificazione delle pene concorrenti secondo

le regole ordinarie, ma dovrebbe dettarsi una speciale disciplina che

consenta il completamento del periodo di affidamento (e, con esso,

l'estinzione della pena) ed attribuirsi alla sezione di sorveglianza,

anziché al P. M., la competenza a provvedere in merito;

che è peraltro evidente che, con siffatta prospettazione, si

chiede alla Corte di introdurre, per l'ipotesi in questione, una nuova

e complessa regolamentazione normativa, derogatoria rispetto a quella

ordinaria sia in tema di disciplina del concorso di pene, che di

attribuzione delle competenze nella fase esecutiva;

che pertanto, poiché - secondo la costante giurisprudenza di

questa Corte - l'innovazione al sistema normativo, nonché

l'individuazione, tra i vari possibili, del tipo di rimedio che valga a

realizzarla esulano dai poteri della Corte e rientrano, invece,

nell'esclusiva competenza del legislatore, la questione sollevata deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 - già dichiarato illegittimo nella parte impugnata, con la

sentenza n. 312 del 1985 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e

27 Cost. dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello delle

Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 195/85);

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del predetto art. 47, in relazione agli

artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13,

25 e 27 Cost. con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere