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Ordinanza 334/1985 ECLI:IT:COST:1985:334 Generato dall'IA

Ordinanza 334/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 334/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma; 12, quarto comma, e 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982,

Regesto Legislator

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Ordinanza 334/1985 · Corte costituzionale: comma; 12, quarto comma, e 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982,

Parole chiave

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legislazione in materia di energia stato richiedente sottrazione di energia lotta contro gli sprechi esenzione dalle imposte sull'energia approvvigionamento energetico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo

comma; 12, quarto comma, e 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982,

n. 308, recante "Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali

elettriche alimentate con combustibili diversi da idrocarburi",

promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Trento notificato il 7

luglio 1982, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al

n. 32 del registro ricorsi 1982.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri,

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con atto 6 luglio 1982, notificato il 7 successivo,

la Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo Presidente

pro-tempore, ricorreva in via principale contro il Presidente del

Consiglio dei ministri impugnando gli artt. 7, primo comma e 15, primo

comma, della legge 29 maggio 1982 n. 308, recante norme sul

contenimento dei consumi energetici, in quanto riteneva la legge

statale invasiva di più materie di competenza della Provincia

Autonoma,

che, però, con atto notificato il 20 luglio 1985, la detta

Provincia ha rinunciato al ricorso, e la rinunzia è stata accettata

dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto 18 settembre 1985,

depositato nella Cancelleria di questa Corte il 24 successivo,

che, perciò, va dichiarata l'estinzione del giudizio per rinunzia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità in via

principale per sopravvenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere