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Ordinanza 333/1985 ECLI:IT:COST:1985:333 Generato dall'IA

Ordinanza 333/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 333/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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integralmente sostitutivo dell'art. 272 del codice di procedura penale,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 333/1985 · Corte costituzionale: 272 del codice di procedura penale,

Parole chiave

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proroga della carcerazione di sicurezza carcerazione preliminare carcerazione giudiziaria aggravamento della pena indennizzo per carcerazione preventiva detenzione eccessiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio

1977 dal Tribunale di Livorno nel procedimento a carico di Coletta

Mario, iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 4 luglio

1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 272 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui consente che ai reati di competenza del Pretore sia

applicabile un diverso e più lungo termine di carcerazione preventiva

quando per gli stessi si procede unicamente a reati di competenza del

Tribunale a seguito di riunione dei procedimenti per connessione";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è

entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 3,

integralmente sostitutivo dell'art. 272 del codice di procedura penale,

ha soppresso ogni riferimento al giudice competente in ordine al reato

per cui è in atto la custodia cautelare;

e che, in forza dell'art. 30 della stessa legge n. 398 del 1984, il

predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui

confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge, siano

già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che,

comunque, a tale data, si trovino in stato di custodia cautelare,

purché siano trascorsi sei mesi - termine, nel caso di specie, non

"prorogato" dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1985, n. 7, e, quindi,

ormai decorso - dalla pubblicazione della legge n. 398 del 1984 nella

Gazzetta Ufficiale;

che appare, dunque, necessario restituire gli atti al giudice a quo

per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce

della normativa nel frattempo sopravvenuta (v., per un identico

precedente, ordinanza n. 277 del 1985).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere