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Ordinanza 332/1985 ECLI:IT:COST:1985:332 Generato dall'IA

Ordinanza 332/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 332/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di giustizia

Regesto Legislator

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Ordinanza 332/1985 · Corte costituzionale: attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di giustizia

Parole chiave

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ricorso del personale impugnazione di decisioni amministrative politica industriale conflitto di competenza lavoristica decisioni in materia di promozione lotta alla disoccupazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana

notificato il 18 dicembre 1978, depositato in Cancelleria il 5 gennaio

1979 ed iscritto al n. 2 del Registro 1979 per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di giustizia

amministrativa n. 202 del 27 giugno 1978.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ricorso notificato il 18 dicembre 1978, depositato

il 5 gennaio 1979 e iscritto al n. 2 Reg. Ric. Conflitti 1979 il

Presidente della Regione Siciliana, rappresentato dall'avv. Salvatore

Villari giusta procura speciale per autentica notar Vito Di Giovanni di

Palermo, rep. n. 312558 in data 18 dicembre 1978, ha sollevato

conflitto di attribuzioni tra la Regione Siciliana e lo Stato,

determinato dalla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa

Regione Siciliana n. 202 del 27 giugno 1978, pubblicata l'11 ottobre

1978, di accoglimento di ricorso proposto da taluni ex dipendenti del

Centro sperimentale per l'industria avverso la delibera 7 dicembre

1972, n. 442, con cui l'E.S.P.I. aveva disposto il trattamento

economico e normativo del personale proveniente dal disciolto Ente per

la cellulosa; ricorso per conflitto di attribuzioni del quale il

Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato l'8 gennaio

1979, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

Considerato che la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con

sent. 14 settembre 1982, n. 4935 ha cassato senza rinvio per difetto di

giurisdizione la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa

per la Regione Siciliana e, pertanto, è venuta meno la materia del

contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso

notificato il 18 dicembre 1978 e iscritto al n. 2 Reg. Ric. Confl.

1979, proposto dalla Regione Siciliana per conflitto di attribuzioni

tra la stessa e lo Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere