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Ordinanza 330/1985 ECLI:IT:COST:1985:330 Generato dall'IA

Ordinanza 330/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 330/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) promosso con ordinanza

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 330/1985 · Corte costituzionale: febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) promosso con ordinanza

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione diritto di stampa punibilità dei mass media diffamazione libertà di espressione e d'informazione ingiuria

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 legge 8

febbraio 1948, n. 47 (disposizioni sulla stampa) promosso con ordinanza

emessa il 3 marzo 1982 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale

a carico di Giglio Tommaso ed altri iscritta al n. 194 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 167 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione di Ojetti Paolo e di Santini Aldo;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1982 (pervenuta alla

Corte il 13 marzo 1985; comunicata il 17 marzo 1982 e notificata il 21

febbraio 1985; pubblicata nella G.U. n. 167 bis del 17 luglio 1985 e

iscritta al n. 194 R.O. 1985) nel procedimento penale a carico di

Paolo Ojetti, Aldo Santini ed altri il Tribunale di Milano ha ritenuto

rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente

infondata la questione di legittimità dell'art. 13 l. 8 febbraio 1948,

n. 47, per il quale, nel caso di diffamazione commessa col mezzo della

stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si

applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa

non inferiore a lire centomila; avanti la Corte si sono costituiti

argomentando e concludendo per la declaratoria di fondatezza della

questione gli avv.ti Corso Bovio e Armando Costa giusta delega in calce

all'atto depositato il 7 maggio 1982 per Ojetti Paolo e giusta delega

in calce all'atto depositato il 6 ottobre 1983 per Santini Aldo.

Considerato che la Corte, con sent. 18 ottobre 1982, n. 168, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 9, 13 l. 47/1948 in riferimento all'art. 3 Cost. (questione

poi dichiarata manifestamente infondata con ord. 213/1982 e,

limitatamente all'art. 13 della stessa legge, con ord. 53/1983), né il

Tribunale di Milano e le parti costituite hanno prospettato motivi

idonei a indurre a modificare il giudizio, la Corte, nel dichiarare la

manifesta infondatezza della questione, non può non insistere

nell'invito, rivolto al legislatore con la sent. 168/1982 (17.1.), a

ridurre il solco che separa la legge del '48 dalla più recente legge

del '75.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

dell'art. 13 (pena per la diffamazione) l. 8 febbraio 1948, n. 47

(disposizioni sulla stampa) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

con ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 3 marzo 1982 (n. 194

R.O. 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere