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Ordinanza 329/1985 ECLI:IT:COST:1985:329 Generato dall'IA

Ordinanza 329/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 329/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato

Regesto Legislator

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art. 136 Cost, art. 3 Cost; Ordinanza 329/1985 · Corte costituzionale: epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato

Parole chiave

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retroattività della legge autorizzazione susseguente rendita di invalidità retroattiva costituzionalità delle leggi effetti dell'incostituzionalità decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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art. 136 Cost
ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta
art. 3 Cost
con riferimento all'art. 3 Cost..
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30 legge 11

marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della

Corte costituzionale), promossi con tre ordinanze emesse il 21 luglio,

il 7 maggio e il 14 marzo 1984 dal Tribunale di Bologna nei

procedimenti penali a carico di Fabbiani Athos ed altri, Armaroli

Andrea e Marani Ruggero iscritte ai nn. 61, 116, 129 del registro

ordinanze del 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 137 bis e 161 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con le tre ordinanze in

epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e

136 Cost., dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953

(secondo cui "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere

applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della

decisione"), in quanto limiterebbe l'efficacia cosidetta retroattiva

delle pronunzie di incostituzionalità, nel senso della

inapplicabilità di atti istruttori (come quelli della specie) già

compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime;

che, nel giudizio relativo all'ordinanza del 12 luglio 1984, è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per

la manifesta infondatezza della impugnativa.

Considerato che con sentenza n. 127 del 1966, richiamata dalla

successiva pronunzia n. 49 del 1970, questa Corte ha già escluso la

fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta

interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "è

palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale

della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento

all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale

ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta

ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1

della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1"; e che la stessa conclusione

è stata ribadita dalla più recente ordinanza n. 271 del 1985, anche

con riferimento all'art. 3 Cost..

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte

costituzionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della

Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna in epigrafe

indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere