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Ordinanza 325/1985 ECLI:IT:COST:1985:325 Generato dall'IA

Ordinanza 325/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 325/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 53 Cost; Ordinanza 325/1985 · Corte costituzionale: comma, legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle

Parole chiave

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regime speciale delle piccole imprese esenzione dalle imposte sull'energia esenzione dall'IVA aiuto alla costruzione appartenenza economica eccezione "in house"

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
dell'art. 3 Cost.; che, d'altra parte, anche l'art.
art. 53 Cost
3 Cost.; che, d'altra parte, anche l'art. 53 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma, legge 2 luglio 1949, n. 408 (Disposizioni per l'incremento delle

costruzioni edilizie) promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1977

dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna, su ricorso

proposto da Rosso Biagio contro l'Ufficio del Registro di Enna,

iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Enna, con

l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art.

17, comma secondo, della legge 2 luglio 1949, n. 408, che

esplicitamente esclude, dalle agevolazioni tributarie accordate dalla

legge medesima, "la vendita di negozi che non sia effettuata con lo

stesso atto con il quale viene trasferito l'intero fabbricato":

argomentando che il legislatore avrebbe in tal modo irrazionalmente

privilegiato "persone di cospicua potenza economica, capaci di

acquistare interi fabbricati", rispetto all'"artigiano ed al modesto

commerciante che voglia acquistare la proprietà di un solo locale per

svolgervi la propria attività di lavoro";

che, nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della questione.

Considerato che scopo esplicito e specifico della l. n. 408 del

1949 essendo quello di incentivare la costruzione delle case di

abitazione non di lusso e non anche quelle degli uffici o negozi,

unicamente considerati come accessori di quelle (anche agli effetti

delle successive leggi 1493/1962 e 1212/1967), la fattispecie della

vendita (come quella della costruzione) di soli negozi risulta perciò

stesso oggettivamente scriminata: onde vengono a mancare i presupposti

logici di una comparazione con la diversa ipotesi della alienazione di

appartamenti e dunque neppure si pone un problema di violazione

dell'art. 3 Cost.; che, d'altra parte, anche l'art. 53 Cost. non è

utilmente invocato, poiché il principio della capacità contributiva

non è posto in discussione da norme (come quella impugnata) che

stabiliscono in via del tutto eccezionale agevolazioni fiscali per la

incentivazione di particolari attività ritenute di rilevante interesse

sociale; mentre, per quanto riguarda la normale tassazione delle altre

attività che non coinvolgono tale interesse, la capacità contributiva

del singolo soggetto passivo di imposta non subisce alcuna diversa

valutazione rispetto alla generalità dei casi.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, comma secondo, della legge 2 luglio 1949,

n. 408, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Enna,

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere