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Ordinanza 324/1985 ECLI:IT:COST:1985:324 Generato dall'IA

Ordinanza 324/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 324/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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sull'accertamento compiuto dall'organo amministrativo al di fuori delle

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 324/1985 · Corte costituzionale: sull'accertamento compiuto dall'organo amministrativo al di fuori delle

Parole chiave

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non attribuzione a una zona azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari esenzione per categorie ripartizione amministrativa impugnazione di decisioni amministrative assegnazione di alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
in contrasto con l'art. 24 Cost., "in quanto lesiva sia del potere di
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 1

dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione

del nuovo catasto edilizio urbano) promosso con ordinanza emessa il 18

febbraio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mistretta

sul ricorso proposto da Ciofalo Sebastiano, iscritta, al n. 367 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 285 dell'anno 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 18 febbraio 1978, la

Commissione tributaria di primo grado di Mistretta ha sollevato

"questione di legittimità costituzionale... dell'art. 75 del d.P.R. 1

dicembre 1949, n. 1142, nella parte in cui... preclude al giudice

l'esame dei reclami" avverso l'applicazione della categoria o della

classe ad una determinata unità immobiliare, ove essi non contengano

l'indicazione di "unità immobiliari della stessa zona che risultino,

nei confronti con quella del ricorrente, collocate in una categoria o

in una classe diverse quantunque abbiano la stessa destinazione

ordinaria e le stesse caratteristiche": ritenendo detta disposizione

in contrasto con l'art. 24 Cost., "in quanto lesiva sia del potere di

decisione del giudice (cui verrebbe precluso ogni sindacato di merito

sull'accertamento compiuto dall'organo amministrativo al di fuori delle

normali indagini processuali) sia della tutela giurisdizionale delle

parti", soggette ad un "onere diabolico" di ricerca del termine di

paragone;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, concludendo per la "non rilevanza" della

questione.

Considerato che, per altro, la norma impugnata non è contenuta in

un atto avente forza di legge, come fatto palese dalla stessa

intitolazione del d.P.R. n. 1142 e dal preambolo di esso, che ne

conferma l'adozione secondo le forme proprie dei regolamenti.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n.

1142, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di

Mistretta, in riferimento all'art. 24 Cost., con ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere