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Ordinanza 320/1985 ECLI:IT:COST:1985:320 Generato dall'IA

Ordinanza 320/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 320/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con

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Ordinanza 320/1985 · Corte costituzionale: materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con

Parole chiave

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parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile disoccupazione femminile uguaglianza di trattamento discriminazione sessuale prestazione d'invalidità suddivisione della previdenza professionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo

comma, lett. a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in

materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promossi con

ordinanze emesse il 23 giugno 1984 dal Pretore di Pavia, l'8 giugno

1984 dal Pretore di Vallo della Lucania, l'8 giugno 1984 dal Pretore di

Udine e il 15 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, iscritte

rispettivamente ai nn. 985, 1004 e 1202 del registro ordinanze 1984 e

al n. 43 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 34 bis, 65 bis e 125 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, rispettivamente, con ordinanze del 23 giugno 1984

(R.O. n. 985/84) del Pretore di Pavia; dell'8 giugno 1984 (R.O. n.

1004/84) del Pretore di Vallo della Lucania; dell'8 giugno 1984 (R.O.

n. 1202/84) del Pretore di Udine; del 15 ottobre 1984 (R.O. n. 43/85)

del Pretore di Brescia, è stata sollevata, in riferimento agli artt.

3, 29 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.

3, comma secondo, lett. a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai

fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità

premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la

vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della

inabilità a lavoro proficuo ovvero del superamento del

sessantacinquesimo anno di età;

che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha già

dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la stessa

questione nella considerazione che la materia è ormai regolata

dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che con l'art. 19 ha

abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa

parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;

che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della

precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. a) della legge 8 marzo

1968, n. 152, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29, 38 Cost.,

dai Pretori di Pavia (R.O. n. 985/84), di Vallo della Lucania (R.O. n.

1004/84), di Udine (R.O. n. 1202/84), di Brescia (R.O. n. 43/85).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere