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Ordinanza 319/1985 ECLI:IT:COST:1985:319 Generato dall'IA

Ordinanza 319/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 319/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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costituzionale dell'art. 1, secondo comma d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 e

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 319/1985 · Corte costituzionale: costituzionale dell'art. 1, secondo comma d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 e

Parole chiave

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amnistia fiscale differimento dell'imposizione procedura per sottrazione d'imposta esenzione dalla tassa condono fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
reati tributari), per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 e dell'art. 1 del d.P.R. 22

febbraio 1983, n. 43 (Concessione di amnistia per reati tributari),

promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1983 dal Tribunale di

Ferrara nel procedimento penale a carico di Govoni Tilde, iscritta al

n. 1257 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 94 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Ferrara, nel processo penale a carico

di Govoni Tilde, sollevava, con ord. 17 novembre 1983 (pervenuta a

questa Corte il 26 novembre 1984) questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 e

dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 (Concessione di amnistia per

reati tributari), per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto

resterebbero asseritamente esclusi dall'amnistia i reati tributari

riferibili a situazioni divenute definitive in data anteriore

all'entrata in vigore del d.l. 429/82, pur essendo identiche le

situazioni giuridiche a quelle divenute definitive in epoca successiva.

Considerato che, però, il tribunale si limita ad esporre la

questione in linea di diritto, senza il minimo accenno alla sua

rilevanza in ordine al caso sottoposto al suo esame, che dà

apoditticamente per scontata,

che la costante giurisprudenza di questa Corte esige che la

rilevanza debba essere motivata, e con riferimento ad elementi

risultanti dalla stessa ordinanza,

che conseguentemente la questione dev'essere dichiarata

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525

e dell'art. 1 d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 (Concessione di amnistia

per reati tributari) sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal

Tribunale di Ferrara con ord. 17 novembre 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere