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Ordinanza 318/1985 ECLI:IT:COST:1985:318 Generato dall'IA

Ordinanza 318/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 318/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre

Regesto Legislator

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Ordinanza 318/1985 · Corte costituzionale: del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre

Parole chiave

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tempestività tributaria tempestività dell'inoltro differimento dell'imposizione opposizione tardiva procedura tributaria ritardo ingiustificato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo

comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina

del contenzioso tributario) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre

1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso

proposto da Lannaioli Duilio contro l'Ufficio II.DD. di Roma, iscritta

al n. 1205 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Commissione Tributaria di primo grado di Roma, con

ord. 19 ottobre 1981 (pervenuta, però, a questa Corte il 29 ottobre

1984), sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,

secondo comm d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 per contrasto con gli artt.

3 e 24 Cost.,

che detto articolo prevedeva, infatti, l'improcedibilità del

ricorso proposto alla Commissione qualora, entro un anno dalla

presentazione, non fosse stato corredato di sua copia semplice per

l'ufficio.

Considerato che, però, è frattanto sopravvenuto il d.P.R. 3

novembre 1981 n. 739, il cui art. 8 ha integralmente sostituito il

denunziato art. 17 del precedente decreto, fra l'altro sopprimendo

proprio il comma che disponeva la lamentata improcedibilità con

conseguente estinzione del processo,

che, perciò, gli atti vanno restituiti al Primo Giudice affinché

riesamini la rilevanza alla luce della nuova normativa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere