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Ordinanza 317/1985 ECLI:IT:COST:1985:317 Generato dall'IA

Ordinanza 317/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 317/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1981 n. 678 convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata dal

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Ordinanza 317/1985 · Corte costituzionale: 1981 n. 678 convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata dal

Parole chiave

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ordinanza di necessità incostituzionale obbligo di autorizzazione violazione degli oneri dell'autorizzazione autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia necessità medica ospedale pubblico cantonale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.l. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n.

12 (Blocco delle Unità Sanitarie Locali) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dal Pretore di Iseo nel

procedimento civile vertente tra Jacovini G. Carlo e la Regione

Lombardia, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 12 giugno 1983 dal Pretore di S. Ginesio nel

procedimento civile vertente tra Cecaro Saverio e la Regione Marche ed

altra, iscritta al n. 977 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanze rispettivamente del 3 maggio 1982 e 12

giugno 1983, i Pretori di Iseo e di S. Ginesio sollevavano la medesima

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre

1981 n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, con

riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., nella parte in cui subordina

l'accesso dei cittadini ai presidi sanitari privati alla previa

autorizzazione delle U.S.L..

Considerato, però, che in ambo le ordinanze non vi è il minimo

cenno alla rilevanza della questione, e che anzi la rilevanza stessa

non viene nemmeno presa in considerazione come imprescindibile

presupposto della possibilità di sollevare questione di legittimità

costituzionale, né comunque è dato desumerla dalla narrativa

dell'ordinanza che non contiene alcun riferimento al fatto,

che conseguentemente la questione dev'essere dichiarata

inammissibile,

che, trattandosi della medesima questione, esposta sotto lo stesso

profilo, i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica

pronunzia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre

1981 n. 678 convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata dal

Pretore di Iseo con ord. 3 maggio 1982 e dal Pretore di S. Ginesio con

ord. 12 giugno 1983, ambo con riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: Livio PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere