Ordinanza 317/1985 · Corte costituzionale
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Generato dall'IA1981 n. 678 convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata dal
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Generato dall'IAOrdinanza 317/1985 · Corte costituzionale: 1981 n. 678 convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata dal
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ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
d.l. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n.
12 (Blocco delle Unità Sanitarie Locali) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1982 dal Pretore di Iseo nel
procedimento civile vertente tra Jacovini G. Carlo e la Regione
Lombardia, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;
2) ordinanza emessa il 12 giugno 1983 dal Pretore di S. Ginesio nel
procedimento civile vertente tra Cecaro Saverio e la Regione Marche ed
altra, iscritta al n. 977 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1984;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanze rispettivamente del 3 maggio 1982 e 12
giugno 1983, i Pretori di Iseo e di S. Ginesio sollevavano la medesima
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre
1981 n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, con
riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., nella parte in cui subordina
l'accesso dei cittadini ai presidi sanitari privati alla previa
autorizzazione delle U.S.L..
Considerato, però, che in ambo le ordinanze non vi è il minimo
cenno alla rilevanza della questione, e che anzi la rilevanza stessa
non viene nemmeno presa in considerazione come imprescindibile
presupposto della possibilità di sollevare questione di legittimità
costituzionale, né comunque è dato desumerla dalla narrativa
dell'ordinanza che non contiene alcun riferimento al fatto,
che conseguentemente la questione dev'essere dichiarata
inammissibile,
che, trattandosi della medesima questione, esposta sotto lo stesso
profilo, i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
pronunzia.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l. 26 novembre
1981 n. 678 convertito nella legge 26 gennaio 1982 n. 12, sollevata dal
Pretore di Iseo con ord. 3 maggio 1982 e dal Pretore di S. Ginesio con
ord. 12 giugno 1983, ambo con riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.
F.to: Livio PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere