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Ordinanza 316/1985 ECLI:IT:COST:1985:316 Generato dall'IA

Ordinanza 316/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 316/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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31 marzo 1979 n. 93, in guisa che non è nemmeno possibile stabilire se

Regesto Legislator

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art. 70 Cost; Ordinanza 316/1985 · Corte costituzionale: 31 marzo 1979 n. 93, in guisa che non è nemmeno possibile stabilire se

Parole chiave

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esclusione del rinvio diritto di ritenzione del locatore diritto di riprendere il possesso della cosa revoca della rendita revoca del gratuito patrocinio permesso di dimora retroattivo

Disposizioni normative citate

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art. 70 Cost
392 con riferimento all'art. 70 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani) promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1982 dal Pretore di

Montefiascone nel procedimento civile vertente tra Pasquini Olinto e

Gentili Assunta, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno

1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ord. 27 aprile 1982 il Pretore di Montefiascone,

nel corso del procedimento civile fra Pasquini Olinto e Gentili

Assunta, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

73 l. 27 luglio 1978 n. 392 con riferimento all'art. 70 Cost.,

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la norma in parola,

invocata dal ricorrente a fondamento del diritto di recesso da un

contratto di locazione in corso fra le parti, sarebbe stata formulata

sulla base di alcune divergenze fra un emendamento sostitutivo,

approvato dalla Camera dei deputati il 20 luglio 1978, e il testo

risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato, però, che nonostante le apodittiche affermazioni del

Pretore, non è dato capire dall'ordinanza quale sia la causa di

recesso invocata dal locatore, né quale sia esattamente il regime

normativo cui va riferito il contratto de quo: e ciò tanto più in

quanto il testo della norma denunziata è stato ampiamente modificato

con d.l. 30 gennaio 1979 n. 21, convertito con modificazioni nella l.

31 marzo 1979 n. 93, in guisa che non è nemmeno possibile stabilire se

la rilevanza sussistesse, dopo tali modifiche, al momento della

rimessione (1982),

che, pertanto, la sollevata questione non può trovare ingresso per

manifesto difetto di motivazione sulla rilevanza.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 73 l. 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani), sollevata dal Pretore di Montefiascone

con ord. 27 aprile 1982 con riferimento all'art. 70 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere