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Ordinanza 315/1985 ECLI:IT:COST:1985:315 Generato dall'IA

Ordinanza 315/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 315/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ostacolo all'esatta individuazione della questione sottoposta all'esame

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 315/1985 · Corte costituzionale: ostacolo all'esatta individuazione della questione sottoposta all'esame

Parole chiave

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arma personale porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi contrabbando di guerra reati contro la pubblica autorità possesso originario

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14

della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la

criminalità), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal

Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Genevini

Marco, iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 7 ottobre

1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre

1974, n. 497, per l'"ingiustificata disparità di trattamento tra la

posizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente

denunciata all'Autorità di P. S. e quella di chi succede nella

detenzione illegale di arma";

e che, stando all'ordinanza di rimessione, la questione sarebbe

rilevante perché "l'imputato è succeduto nella detenzione delle armi

per cui è processo al padre, che le aveva regolarmente denunciate" e

perché "dette armi non sono state rimosse dal luogo conosciuto

dall'Autorità di P.S. in quanto indicato nell'originaria denuncia";

considerato che il giudice a quo, mentre dichiara di dolersi della

"disparità di trattamento" fra le due fattispecie prese in esame,

finisce con il censurare l'equiparazione quoad poenam dell'ipotesi di

omessa denuncia di un'arma ricevuta per successione mortis causa, già

denunciata dal precedente detentore, all'ipotesi di omessa denuncia di

un'arma, sempre ricevuta per successione mortis causa, mai denunciata

dal precedente detentore;

e che, quindi, la contraddittorietà della prospettazione è di

ostacolo all'esatta individuazione della questione sottoposta all'esame

della Corte (v. ordinanza n. 29 del 1985; sentenza n. 269 del 1984).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre

1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal Tribunale di Mantova con ordinanza del 7 ottobre 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere