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Ordinanza 309/1985 ECLI:IT:COST:1985:309 Generato dall'IA

Ordinanza 309/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 309/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 309/1985 · Corte costituzionale: legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili

Parole chiave

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prelazione del conduttore diritti del conduttore diritto di riprendere il possesso della cosa diritto di ritenzione del locatore conduttore di locali commerciali locazione immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
attività professionali, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.
art. 3 della Costituzione
attività professionali, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della

legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili

urbani), promosso con l'ordinanza emessa il 15 luglio 1981 dal

Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Tattoni Mario e

Battistoni Maurizio, iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno

1983.

Visto l'atto di costituzione di Tattoni Mario, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 luglio

1981, pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1983, n. 53, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27

luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli

artt. 38 e 39 della stessa legge alle locazioni in corso alla data del

30 luglio 1978 ed aventi ad oggetto immobili destinati all'esercizio di

attività professionali, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.

(disparità di trattamento degli immobili adibiti a studi professionali

con gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale o

artigianale);

che l'ordinanza si basa sulla interpretazione letterale della norma

impugnata la quale, in difetto di espresso richiamo all'art. 41 della

stessa legge n. 392 del 1978, avrebbe la conseguenza di consentire, in

linea transitoria, il diritto di prelazione a conduttore di immobile

urbano destinato a studio professionale con contratto stipulato prima

dell'entrata in vigore di detta legge rimanendo, invece, detto diritto

escluso in forza della norma non richiamata dalla disposizione

transitoria riguardo a conduttori di immobili destinati ad identico uso

ma locati successivamente al detto momento;

che questa Corte, con ordinanza n. 136 del 1982, ha già disatteso

detta interpretazione letterale nella considerazione che argomenti

logici, desunti dall'inquadramento della norma stessa (art. 73, legge

n. 392/78) nel sistema attuato dalla legge, la rendevano inattendibile;

che poi, con sentenza 5 maggio 1983 n. 128, la stessa Corte,

ribadendo l'interpretazione logico-sistematica che mette in relazione

l'art. 73 con la disposizione dell'art. 41, comma primo, della l. n.

392/78, la quale esclude il diritto di prelazione per i rapporti di

locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio di attività

professionale, e considerando che tale esclusione, indipendentemente

dal mancato espresso richiamo al suddetto art. 41, deve essere estesa

anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della l.

n. 392/78, per cui la lamentata disparità di trattamento era

insussistente, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3

Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, l. 27

luglio 1978, n. 392 riguardante la pretesa esclusione del diritto di

prelazione dei conduttori di immobili urbani destinati ad uso

professionale, circoscritta ai soli contratti stipulati dopo l'entrata

in vigore della legge medesima;

considerato che, con l'ordinanza in esame è stata proposta

identica questione senza che siano addotti argomenti nuovi o diversi;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392,

sollevata con l'ordinanza in epigrafe, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere