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Ordinanza 306/1985 ECLI:IT:COST:1985:306 Generato dall'IA

Ordinanza 306/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 306/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 306/1985 · Corte costituzionale: disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

Parole chiave

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parità delle armi infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi uguaglianza nell'illegalità arma personale costituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14

l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23,

terzo e quarto comma l. 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 marzo 1983 dal Tribunale di Novara nel

procedimento penale a carico di Delfino Giovanni, iscritta al n. 471

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 267 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1984 dal Tribunale di Brindisi

nel procedimento penale a carico di Fioretti Cosimo ed altro, iscritta

al n. 869 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497

(Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comma, l. 18

aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte

in cui dispongono un trattamento penale più severo per il porto e la

detenzione illegale di armi comuni da sparo rispetto a quello previsto

per le più gravi ipotesi del porto e detenzione illegale di armi

"clandestine";

che nel giudizio promosso dall'ordinanza del Tribunale di Brindisi

è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo che

la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo le prospettazioni

in termini pressoché testuali;

che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza

n. 207 del 1982;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove

norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comna, l. 18 aprile

1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il

controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in

riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dai Tribunali di Novara e di

Brindisi con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere