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Ordinanza 304/1985 ECLI:IT:COST:1985:304 Generato dall'IA

Ordinanza 304/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 304/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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grado di Forlì sui ricorsi proposti da Frontali Gualtiero, iscritte ai

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Ordinanza 304/1985 · Corte costituzionale: grado di Forlì sui ricorsi proposti da Frontali Gualtiero, iscritte ai

Parole chiave

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procedura di fallimento compensazione nel fallimento procedimento di controllo degli aiuti sottrazione dell'iva procedura di liquidazione dei conti procedura fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
art. 3 Cost
(Imposta sul valore aggiunto), in riferimento all'art. 3 Cost.,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 633 (Imposta sul valore aggiunto) promossi con due

ordinanze emesse il 4 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo

grado di Forlì sui ricorsi proposti da Frontali Gualtiero, iscritte ai

nn. 90 e 91 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(Imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui non prevede la

possibilità per il curatore fallimentare di versare all'ufficio IVA

una somma pari ad un sesto del massimo della pena entro trenta giorni

dalla data di approvazione del piano di ripartizione finale.

Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo identica la

questione prospettata;

che l'art. 58 del d.P.R. n. 633 del 1972 è stato sostituito, in

tempi successivi alle ordinanze, dall'art. 1, del d.P.R. 29 gennaio

1979, n. 24, il quale, peraltro, non avendo modificato la norma

impugnata in parte qua, non rende necessaria la restituzione degli atti

al giudice a quo per un nuovo esame sulla rilevanza;

che la questione prospettata viene ad incidere sulla

regolamentazione dei poteri del curatore fallimentare attinenti alle

modalità dei pagamenti in favore dei creditori, oggetto di articolata

e specifica disciplina normativa;

che, pertanto, l'intervento della Corte implicherebbe, nell'ambito

delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso sistema

normativo, scelte discrezionali che solo al legislatore è dato di

effettuare.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87,

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

(Imposta sul valore aggiunto), in riferimento all'art. 3 Cost.,

sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Forlì con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere