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Ordinanza 3/1985 ECLI:IT:COST:1985:3 Generato dall'IA

Ordinanza 3/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 3/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

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Ordinanza 3/1985 · Corte costituzionale: del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Parole chiave

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restrizioni basate sui prezzi impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine sindacato giurisdizionale sanzione amministrativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art 9 legge

3 maggio 1967 n. 317 (Giudizio di opposizione avverso

l'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione amministrativa per le

violazioni depenalizzate) e art. 10 D.L. 24 luglio 1973 n. 427

(Disciplina dei prezzi di beni di largo consumo) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1978 dal Pretore di Vercelli nel

procedimento civile vertente tra Paiola Luigina e Ufficio Provinciale

dell'Industria, Commercio e Artigianato di Vercelli iscritta al n. 275

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 201 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 4 settembre 1978 dal Pretore di Gragnano nel

procedimento civile vertente tra D'Auria Francesco e Prefetto della

provincia di Napoli iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno

1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri,

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di

Vercelli e di Gragnano dubitano della legittimità costituzionale

dell'art. 9, commi quarto, quinto, settimo e ottavo, della legge 3

maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione avverso

l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione

amministrativa per gli illeciti depenalizzati; che il Pretore di

Gragnano dubita, altresì, dell'illegittimità costituzionale dell'art.

10 del D.L. 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei

prezzi di beni di largo consumo, in quanto per le sanzioni

amministrative ivi previste richiama il predetto art. 9 L. 317/1967;

che entrambi i giudici a quibus assumono che le predette disposizioni

contrasterebbero con gli artt. 113, secondo comma e 24, primo e

secondo comma, Cost., per le limitazioni ai poteri di cognizione e di

decisione del Pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del

singolo - discendenti dall'impossibilità di sindacare il merito del

provvedimento sanzionatorio e la congruità della sanzione (artt. 4 e 5

l. 2O marzo 1865, n. 2248, all. E) nonché di svolgere attività

istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 27OO c.c.); che il

Pretore di Gragnano prospetta, inoltre, un contrasto delle predette

disposizioni con l'art. 1O3 Cost., in quanto il giudice ordinario

verrebbe a decidere in materia concernente interessi legittimi,

riservata agli organi di giustizia amministrativa.

Considerato che questa Corte ha già precisato, in riferimento al

citato art. 9 L. n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su

diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto,

non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa

impugnativa è l'autorità giudiziaria ordinaria (sentenza n. 32 del

197O);

che, peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n.689 ("Modifiche al

sistema penale"), le norme impugnate sono state espressamente abrogate

(art. 42) ed è stata nel contempo dettata una nuova disciplina del

giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene

irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati

(ovvero amministrativi ab origine), disponendo tra l'altro che "nel

corso del giudizio il Pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di

prova che ritiene necessari" e che "può rigettare l'opposizione,... o

accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola

anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta" (art. 23, commi

sesto e undicesimo);

che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus

procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di

legittimità costituzionali sollevate, tenendo conto delle norme

sopravvenute.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Vercelli e di

Gragnano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere