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Sentenza 291/1985 ECLI:IT:COST:1985:291 Generato dall'IA

Sentenza 291/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 291/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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degli interventi a favore del settore artigiano", pubblicato nella G.U.

Regesto Legislator

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Sentenza 291/1985 · Corte costituzionale: degli interventi a favore del settore artigiano", pubblicato nella G.U.

Parole chiave

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politica regionale iniziativa locale per l'occupazione iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori direttiva delegata zona artigianale e industriale decreto del Consiglio di Stato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione

Lazio, notificato il 22 maggio 1981, depositato in Cancelleria il 29

successivo ed iscritto al n. 24 del Registro 1981, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 20 marzo 1981, concernente "Modificazioni e integrazioni

al D.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e

coordinamento degli interventi a favore del settore artigiano".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

:

1. - Con atto notificato il 23 maggio 1981, la Regione Lazio

propone ricorso per regolamento di competenza nei confronti dello

Stato, in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 20 marzo 1981, concernente "Modificazioni e integrazioni al

D.P.C.M. 30 dicembre 1980, recante norme di indirizzo e coordinamento

degli interventi a favore del settore artigiano", pubblicato nella G.U.

n. 82 del 24 marzo 1981.

La ricorrente, premesso di aver impugnato con precedente ricorso il

D.P.C.M. 30 dicembre 1980, modificato dal provvedimento ora in

questione, deduce che il nuovo testo "migliora in parte il precedente,

sopprimendo le limitazioni più ingiustificabili alle attribuzioni

delle regioni in materia di credito artigiano, ma non cambia la

sostanza delle statuizioni". Richiamate, quindi, le argomentazioni

svolte nel ricorso proposto avverso il primo provvedimento - ricorso al

quale la ricorrente chiede che l'attuale sia riunito - la Regione

afferma sinteticamente che il nuovo decreto, come il precedente,

rimuove provvedimenti legislativi già adottati dalla Regione stessa;

vanifica programmi di insediamenti territoriali già avviati con

impiego di somme non indifferenti; sopprime la garanzia regionale sui

crediti artigiani, senza che ricorra alcun motivo di pubblico

interesse; sotto la parvenza di un atto di indirizzo, è in realtà un

atto normativo che compromette attività già fruttuosamente intraprese

dalla Regione. Sarebbero poi, conclude la ricorrente, completamente

alterate, nella forma e nella sostanza, le disposizioni dell'art. 109

del d.P.R. n. 616 del 1977.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in

giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per

il rigetto del ricorso, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto

di costituzione relativo al giudizio concernente il D.P.C.M. del 30

dicembre 1980.

:

Con sentenza n. 150 del 29 luglio 1982, la Corte ha congiuntamente

definito più giudizi per conflitto di attribuzione promossi da varie

Regioni - tra cui l'attuale ricorrente - avverso il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1980, concernente

"Indirizzo e coordinamento degli interventi a favore del settore

artigiano". In detta pronuncia è stato deciso anche il giudizio

promosso con ricorso della Regione Liguria avverso il D.P.C.M. 20 marzo

1981 - che modifica in alcuni punti l'anzidetto decreto - impugnato

dalla Regione Lazio col ricorso ora in esame.

Questo Collegio ha in quell'occasione statuito che "non spetta allo

Stato esercitare i poteri di indirizzo e coordinamento degli interventi

a favore del settore artigiano mediante atto amministrativo, senza che

l'adozione di tale provvedimento sia consentita da un'apposita

previsione legislativa statale" annullando di conseguenza i due

provvedimenti sopra indicati.

Con ciò è venuto meno l'oggetto della presente controversia. La

Corte ritiene quindi di dover dichiarare la cessazione della materia

del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere