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Sentenza 285/1985 ECLI:IT:COST:1985:285 Generato dall'IA

Sentenza 285/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 285/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto da

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Sentenza 285/1985 · Corte costituzionale: Commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto da

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta accoglimento parziale del contribuente sospensione della riscossione fiscale sgravio fiscale successivo restituzione dei sussidi statali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (approvazione del testo di legge del

Registro), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1977 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto da

Iovino Gaetano, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 dell'anno

1978;

udito nella camera di consiglio dell'1 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

:

Con ordinanza in data 31 marzo 1977 la Commissione tributaria di

primo grado di Napoli - adita da Gaetano Iovino che chiedeva la

restituzione dell'imposta graduale del 5% (rectius: 5 per mille) sulla

somma di lire 70.000.000 percetta dall'Ufficio del registro all'atto

della registrazione, avvenuto il 20 aprile 1971, di una sentenza di

condanna di primo grado, poi definitivamente riformata dalla Corte

d'Appello che aveva rigettato tutte le domande proposte dallo Iovino ed

accolte dal Tribunale di Napoli - ha sollevato, su eccezione del

ricorrente, questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e

14 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, nella parte in cui non

prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta graduale, l'ipotesi

della definitiva riforma della sentenza di condanna, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Premesso che sulla scorta del fondamentale principio posto dagli

artt. 11 e 12 dell'abrogata - ma ancora applicabile al caso di specie -

legge del registro n. 3269 del 1923, è pacifico che non è

restituibile l'imposta graduale percetta sulla condanna disposta con

sentenza poi definitivamente riformata, non rientrando tale ipotesi nei

casi tassativamente indicati dal successivo art. 14 della stessa legge,

il giudice a quo rileva che l'impossibilità di ottenere la

restituzione totale o parziale dell'imposta versata all'atto della

registrazione della sentenza di primo grado, allorché dalla sentenza

di riforma passata in giudicato risulti che nessuna attribuzione di

somma sia stata disposta o che questa sia stata di ammontare inferiore,

sicuramente comporta il contrasto delle norme denunciate con gli

indicati parametri costituzionali di raffronto, atteso il difetto, in

tali ipotesi, dello stesso oggetto dell'imposizione tributaria. E

richiama, in proposito, le sentenze della Corte costituzionale n. 200

del 1972 e n. 198 del 1976 con le quali, in base ad identiche

considerazioni, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

degli stessi artt. 12 e 14 della legge n. 3269 del 1923 in relazione

all'imposta proporzionale di trasferimento e, rispettivamente, a quella

dovuta per l'enunciazione di un atto traslativo soggetto a

registrazione, percette in base a sentenze poi riformate.

Non vi sono state costituzioni di parti, né è intervenuta

l'Avvocatura dello Stato.

:

1. - La Commissione tributaria di primo grado di Napoli ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 14

del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (che approva la legge di registro),

in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui non

consentono la restituzione totale o parziale dell'imposta graduale di

registro versata all'atto della registrazione della sentenza di primo

grado allorché la sentenza di riforma passata in giudicato nessuna

attribuzione di somma disponga o lo faccia per un'entità inferiore a

quella stabilita dalla sentenza registrata.

2. - La questione è fondata.

Le disposizioni denunciate sono state già dichiarate

costituzionalmente illegittime, sotto identico profilo, con sentenza n.

200 del 1972 in riferimento all'imposta proporzionale sulle sentenze

con le quali si attui il trasferimento di un diritto, e con sentenza n.

198 del 1976 per l'ipotesi che sia stata dichiarata nulla o riformata

la sentenza in cui si contenga l'enunciazione di un atto soggetto a

registrazione o da cui si desuma la retrocessione di un diritto. In

entrambe le occasioni la Corte osservò che, in esito alla definitiva

riforma (nel primo caso totale o parziale) della sentenza di primo

grado, viene a mancare (totalmente o parzialmente) lo stesso oggetto

dell'imposizione tributaria, talché l'impossibilità di ottenere la

restituzione dell'imposta - secondo quanto espressamente disposto

dall'art. 12, cui non deroga sul punto l'art. 14 del r.d. n. 3269 del

1923 - comporta la sicura violazione dei principi posti dalla

Costituzione in tema di capacità contributiva e di ragionevolezza dei

trattamenti differenziati dei cittadini.

3. - Le stesse considerazioni evidentemente si attagliano

all'imposta graduale di registro cui erano soggette le sentenze che,

come recitava l'art. 68 della legge, non più in vigore ma ancora

applicabile al caso di specie, "portano condanna per somme o valori"

(terzo comma), ovvero comunque operino "gli effetti dell'attribuzione o

della condanna per cose valutabili" (quarto comma), con la conseguente

applicazione dell'imposta "sull'ammontare della condanna in capitale ed

interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio

e l'attribuzione" (allegato "A", parte II, n. 114, della legge).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 14 del

r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (approvazione del testo di legge del

registro) nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione

dell'imposta graduale di registro, le ipotesi che sia stata dichiarata

nulla o riformata la sentenza di condanna al pagamento di una somma di

denaro ovvero la sentenza con la quale era stato ordinato il rilascio e

l'attribuzione di un bene.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere