Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 28/1985 ECLI:IT:COST:1985:28 Generato dall'IA

Ordinanza 28/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 28/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

del 12 dicembre 1978, emesse nel corso dei procedimenti penali a carico

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione; Ordinanza 28/1985 · Corte costituzionale: del 12 dicembre 1978, emesse nel corso dei procedimenti penali a carico

Parole chiave

Generato dall'IA
istituto di correzione per minori condizione giuridica del minorenne commisurazione della pena minorile protezione degli adulti figli maggiorenni carcerazione giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine

pubblico), e dell'art. 8 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.

1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 (Istituzione e

funzionamento del tribunale per i minorenni), sostituito dall'articolo

unico della legge 25 luglio 1956, n. 888 (Modificazioni al regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio

1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i

minorenni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dal Tribunale per i

minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di Caruso Marco,

iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

2) n. 2 ordinanze emesse il 28 novembre e il 12 dicembre 1978 dal

Tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento penale a carico di

Leoncini Maurizio, entrambe iscritte al n. 622 del registro ordinanze

1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304

dell'anno 1979;

3) ordinanza emessa il 2 giugno 1980 dal Giudice istruttore presso

il Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Rotondo

Francesco, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 dell'anno 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma con due ordinanze

del 12 dicembre 1978, emesse nel corso dei procedimenti penali a carico

di Caruso Marco (R.O. n. 74 del 1979) e Leoncini Maurizio (R.O. n. 622

del 1979), e il Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo con

ordinanza del 2 giugno 1980, emessa nel corso del procedimento penale a

carico di Rotondo Francesco (R.O. n. 700 del 1980), hanno sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui non

consente la concessione della libertà provvisoria ai minorenni

imputati di reati tassativamente indicati in detta norma;

che il Tribunale per i minorenni di Roma, nel corso del medesimo

procedimento penale a carico di Leoncini Maurizio, con ordinanza del 28

novembre 1978, trasmessa a questa Corte contestualmente a quella

pronunciata il 12 dicembre 1978 con lo stesso fascicolo processuale,

tanto da venire iscritta ad uno stesso numero di Registro Generale

(R.O. n. 622 del 1979), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8 del regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio

1935, n. 835, sostituito dall'articolo unico della legge 25 luglio

1956, n. 888, "nella parte in cui rende inevitabile il trasferimento

dell'imputato in carcerazione preventiva - minorenne al momento della

contestazione del reato - dall'istituto di osservazione all'istituto

per adulti, al compimento del diciottesimo anno di età";

e che in tutti i giudizi è intervenuta la Presidenza del Consiglio

dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non

fondate;

considerato, quanto alla prima questione, che, successivamente alla

pronuncia delle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 28

luglio 1984, n. 398 (Norme relative alla diminuzione dei termini di

carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria),

il cui art. 28 ha espressamente abrogato l'art. 1 della legge n. 152

del 1975;

che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti ai

giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza della proposta

questione alla stregua della nuova normativa;

e che la seconda questione richiede un più puntuale, aggiornato,

esame, oltre che della rilevanza, anche della non manifesta

infondatezza: da un lato, perché si valuti l'eventuale incidenza

della nuova disciplina sulla norma impugnata; dall'altro, perché si

riconsideri l'attuale vigenza del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 787,

del quale peraltro viene invocato il solo art. 28 e non anche l'art.

29, relativo tanto alla "esecuzione della pena" quanto alla

"carcerazione preventiva".

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di

Roma e al Giudice istruttore presso il Tribunale di Pinerolo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere