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Ordinanza 277/1985 ECLI:IT:COST:1985:277 Generato dall'IA

Ordinanza 277/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 277/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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integralmente sostitutivo dell'art. 272 del codice di procedura penale,

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 277/1985 · Corte costituzionale: 272 del codice di procedura penale,

Parole chiave

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carcerazione preventiva eccessiva proroga della curatela carcerazione giudiziaria carcerazione cautelativa proporzionalità della detenzione diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272, primo,

secondo e terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Giudice istruttore presso il

Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Citro Matteo,

iscritta al n. 1222 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino,

con ordinanza del 2 maggio 1984, ha denunciato:

a) in riferimento all'art. 13, ultimo comma, della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 272, primo, secondo e terzo comma, del

codice di procedura penale, in quanto, nel fissare i termini massimi

della custodia preventiva, nulla specificatamente dispone per il caso

in cui, a seguito di connessione, un giudice diverso dal pretore

proceda in ordine ad un reato che sarebbe altrimenti di competenza

pretorile;

b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità

dell'art. 272, primo comma, n. 1, ultima parte, e terzo comma, del

codice di procedura penale, laddove assoggetta a diverso trattamento,

ai fini della durata della custodia preventiva, colui che sia chiamato

a rispondere davanti al pretore di un reato di competenza di questo

giudice e colui che, pur essendo imputato del medesimo reato di

competenza pretorile, sia giudicato, a causa della connessione, da un

giudice di competenza superiore;

considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è

entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui art. 3,

integralmente sostitutivo dell'art. 272 del codice di procedura penale,

ha soppresso ogni riferimento al giudice competente in ordine al reato

per cui è in atto la custodia cautelare;

e che, in forza dell'art. 30 della stessa legge n. 398 del 1984, il

predetto art. 3 trova applicazione anche riguardo agli imputati nei cui

confronti, alla data di entrata in vigore della predetta legge, siano

già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che,

comunque, a tale data, si trovino in stato di custodia cautelare,

purché siano trascorsi sei mesi - termine, nel caso di specie, non

"prorogato" dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1985, n. 7, e, quindi,

ormai decorso - dalla pubblicazione della legge n. 398 del 1984 nella

Gazzetta Ufficiale;

che appare, dunque, necessario restituire gli atti al giudice a quo

per un nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce

della normativa nel frattempo sopravvenuta.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il

Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere