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Ordinanza 270/1985 ECLI:IT:COST:1985:270 Generato dall'IA

Ordinanza 270/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 270/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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procedimento civile vertente tra s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana e

Regesto Legislator

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Ordinanza 270/1985 · Corte costituzionale: RAI Radiotelevisione Italiana e

Parole chiave

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riduzione delle prestazioni trattenuta scala decrescente dei contributi revoca della rendita soppressione di posti di lavoro soppressione di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del

d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (recante misure urgenti in materia di

tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana e

Minniti Silvano, iscritta al n. 1197 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis

dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 27 maggio 1984 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Pellegrini Simonetta e s.p.a. RANK

XEROX iscritta al n. 1292 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'Avv. Renato Scognamiglio per la

RAI nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con le due ordinanze in epigrafe,

ha impugnato congiuntamente gli artt. 3 e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n.

70 (recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi

amministrati e di indennità di contingenza) argomentando che il

cosiddetto taglio della scala mobile, ivi disciplinato anche con

salvezza degli effetti prodotti dal precedente d.l. 15 febbraio 1984,

n. 10, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali di cui

all'art. 3 (sia per la sottrazione di parte del reddito dei lavoratori

a favore dei datori di lavoro, sia perché i lavoratori stessi

sarebbero i soli colpiti, sia perché verrebbero ugualmente incisi i

redditi più bassi e quelli più alti), all'art. 36 (perché al lavoro

prestato nella stessa qualità e quantità farebbe riscontro nel

periodo considerato una retribuzione con diminuito potere di acquisto),

all'art. 39 (per l'impedimento di fatto arrecato all'esercizio della

libertà sindacale) ed agli artt. 70 e 77 Cost. (perché il potere

governativo di decretazione risulterebbe nella specie esercitato fuori

degli obbligati presupposti di necessità ed urgenza e con indebita

estensione alla regolamentazione - riservata invece al legislatore - di

rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti decreti non

convertiti);

che si è costituita, nel giudizio relativo alla prima

ordinanza, la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, per contestare il

fondamento dell'impugnativa; ed è intervenuto, in entrambi i giudizi,

il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependone del pari la

(manifesta) infondatezza e, pro parte, l'inammissibilità.

Considerato che i due giudizi, per l'identità dell'oggetto, vanno

riuniti ed unitariamente decisi;

che, per altro, con sentenza n. 34 del 1985, identiche questioni di

legittimità del d.l. n. 70 del 1984 (nel frattempo convertito in l.

219/1984) sono state dichiarate, rispettivamente, inammissibili nei

riguardi dell'art. 4 (soppresso in sede di conversione) e non fondate

quanto all'art. 3;

che le odierne ordinanze non adducono argomenti diversi od

ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70,

sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70

e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984,

sollevate - con le ordinanze medesime - in riferimento agli artt. 3,

36, 39, 70 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere