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Ordinanza 27/1985 ECLI:IT:COST:1985:27 Generato dall'IA

Ordinanza 27/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 27/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice penale e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice

Regesto Legislator

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art. 590 cod. pen; Ordinanza 27/1985 · Corte costituzionale: codice penale e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice

Parole chiave

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infrazione al codice della strada abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione privilegiata guida nonostante revoca della patente incidente stradale reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici

Disposizioni normative citate

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art. 590 cod. pen
dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 590 del

codice penale e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice

della strada) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1983 dal

Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di

Gortan Pierpaolo, iscritta al n. 980 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, con l'ordinanza in

epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n.

393, nella parte in cui disciplina i poteri dell'autorità giudiziaria

in ordine alla sospensione od alla revoca della patente;

che, secondo il Pretore, per effetto della nuova disciplina il

giudice non può sospendere né revocare la patente, se non quando sia

stata presentata querela da parte della persona offesa, con violazione

del principio di eguaglianza;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per la non fondatezza.

Considerato che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione lo stesso

Pretore dà atto che la querela è stata in effetti ritualmente

presentata, onde egli risulta pienamente investito di quei poteri di

cui censura la carenza nell'ipotesi di mancata attivazione della

persona offesa;

che pertanto la questione, essendo palesemente irrilevante, va

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 590 cod. pen. e dell'art. 91 del

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere