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Ordinanza 257/1985 ECLI:IT:COST:1985:257 Generato dall'IA

Ordinanza 257/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 257/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e 80 d.P.R.

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 257/1985 · Corte costituzionale: legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e 80 d.P.R.

Parole chiave

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infrazione privilegiata sanzione per violazione stradale guida nonostante revoca della patente sanzione sproporzionata pene e misure divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
violazione dell'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo

comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 in relazione agli artt. 6,

legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e 80 d.P.R.

15 giugno 1959, n. 393, promosso con l'ordinanza emessa il 23 febbraio

1984 dal pretore di Arezzo nel procedimento penale a carico di

Campigotto Loriano, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno

1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di

Arezzo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 19, primo

comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, in relazione agli artt. 6

della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 80 cod. strada, assumendo la

violazione dell'art. 3 Cost. in ragione della disparità di trattamento

tra i sottoposti a misura di prevenzione - in particolare, i diffidati

- ed i sottoposti a misura di sicurezza personale, punibili, nel caso

di commissione del reato di guida senza patente, rispettivamente con

l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'arresto da 3 a 6 mesi.

Considerato che identica questione è stata da questa Corte

dichiarata non fondata con sentenza n. 66 del 1984;

che l'ordinanza indicata in epigrafe non adduce argomenti né

indica profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare

la propria precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975,

n. 152, in relazione agli artt. 6 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e

80 cod. strada, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal

pretore di Arezzo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere