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Ordinanza 256/1985 ECLI:IT:COST:1985:256 Generato dall'IA

Ordinanza 256/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 256/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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delle norme penali finanziarie, è stata da questa Corte costituzionale

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 256/1985 · Corte costituzionale: delle norme penali finanziarie, è stata da questa Corte costituzionale

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie pena sproporzionata diritto tributario sanzione penale modalità di calcolo dell'ammenda multa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20

della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ("Norme generali per la repressione

delle violazioni delle leggi finanziarie") promossi con due ordinanze

emesse entrambe il 15 dicembre 1981 dal Tribunale di Roma nei

procedimenti penali a carico di Bagnoli Riccardo e De Francesco

Domenico ed altro, iscritte ai nn. 230 e 231 del registro ordinanze

1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218

dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che il Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 con riferimento all'art.

3 della Costituzione.

Considerato che detta questione, relativa alla c.d. ultrattività

delle norme penali finanziarie, è stata da questa Corte costituzionale

dichiarata non fondata con sentenze nn. 164 del 1974 e 6 del 1978 e

manifestamente infondata con ordinanze nn. 279 del 1974; 89, 182 e 245

del 1975; 62 e 231 del 1976; 134 e 158 del 1977; 166 del 1980.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevate

dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere