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Ordinanza 249/1985 ECLI:IT:COST:1985:249 Generato dall'IA

Ordinanza 249/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 249/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 249/1985 · Corte costituzionale: principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità

Parole chiave

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determinazione del canone locazione diritti del conduttore pigione usuale canone del diritto di superficie mora del conduttore legge sugli alloggi

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1983 dal Pretore di Valentano nel

procedimento civile vertente tra Meassi Massimo e Pompei Mauro,

iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Reina Giuseppe ed altra e Signorino

Luigi Salvatore, iscritta al n. 1245 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore dott. Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Meassi Massimo, locatore, e Pompei Mauro, conduttore, ed avente ad

oggetto sfratto per morosità, contestando il Pompei l'ammontare del

canone da determinare ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, il

Pretore di Valentano con ordinanza del 5 dicembre 1983 (reg. ord. n.

351 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della citata legge, che, ai fini del calcolo del canone,

stabilisce i coefficienti di moltiplicazione con riferimento alla

categoria catastale degli edifici;

che il giudice a quo riteneva che la norma potesse ledere il

principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante la possibile diversità

di accatastamento di edifici aventi caratteristiche identiche ma

censiti in tempi (e quindi con criteri) diversi, nonché il diritto del

conduttore di difendersi in giudizio (artt. 24, secondo comma, e 113

Cost.), perché questi, secondo lo stesso giudice a quo, non aveva

alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro l'accertamento catastale;

che la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Palermo con

ordinanza del 27 settembre 1984 (reg. ord. n. 1245 del 1984), emessa

nel procedimento civile vertente tra Reina Giuseppe e Signorino Luigi

Salvatore;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in

entrambe le cause, richiamando la sent. n. 84 del 1983 e chiedendo

perciò che la questione fosse dichiarata manifestamente inammissibile.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per essere stata

sollevata la medesima questione;

che essa è stata già decisa con sentenza 7 aprile 1983 n. 84 con

cui questa Corte ne ha dichiarato l'inammissibilità nella

considerazione che sussiste la tutela giurisdizionale del conduttore e

che spetta al giudice a quo di individuarne il mezzo specifico (ricorso

alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale,

da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento

illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E);

che la questione è stata successsivamente dichiarata

manifestamente inammissibile con ordinanze nn. 235 e 366 del 1983.

Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in

riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. dai Pretori di Valentano e di

Palermo con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa

con sentenza n. 84 del 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere