Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 241/1985 ECLI:IT:COST:1985:241 Generato dall'IA

Ordinanza 241/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 241/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

1984, depositato in cancelleria il 12 luglio 1984 ed iscritto al n. 22

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 241/1985 · Corte costituzionale: 22

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione di decisioni amministrative tempestività dell'inoltro considerazioni di protezione ambientale opposizione tardiva delega di potere trasferimento di competenze
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.l. 29 maggio

1984, n. 176 ("Misure urgenti in materia di tutela ambientale")

promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 26 giugno

1984, depositato in cancelleria il 12 luglio 1984 ed iscritto al n. 22

del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Regione Toscana, in persona del Presidente della

Giunta regionale, ha sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe,

questione di legittimità costituzionale in via principale, per

violazione degli artt. 117, 118, 124, 97 e 77 Cost., del decreto legge

29 maggio 1984, n. 176 (Misure urgenti in materia di tutela

ambientale), in quanto trasferisce, senza ragioni di urgenza, al

Comitato interministeriale istituito dall'art. 3 della legge 10 maggio

1976, n. 319 specifiche funzioni in tema di tutela dell'ambiente dagli

inquinamenti, con conseguente alterazione dell'assetto preesistente

delle competenze in materia e con pregiudizio per l'efficienza

dell'azione amministrativa;

considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 26 giugno

1984, è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 12

luglio 1984, e pertanto oltre il termine di dieci giorni fissato

dall'art. 32, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale del decreto legge 29 maggio 1984, n. 176, sollevata

dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere