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Ordinanza 240/1985 ECLI:IT:COST:1985:240 Generato dall'IA

Ordinanza 240/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 240/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1984

Regesto Legislator

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art. 77 Cost; Ordinanza 240/1985 · Corte costituzionale: comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1984

Parole chiave

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retroattività pentito autorizzazione susseguente retroattività della rendita d'invalidità decadenza dal diritto di regresso recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 77 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo

comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1984

dal Tribunale di Udine, nel procedimento penale a carico di Marzona

Enea ed altro, iscritta al n. 958 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che nel procedimento penale d'appello contro Marzona Enea

e Cudini Alessandro, il Tribunale di Udine, con ordinanza emessa il 23

marzo 1984, dopo aver rilevato che con la sentenza di primo grado,

emessa il 25 maggio 1983, gli imputati erano stati condannati per reati

edilizi accertati nel luglio 1982, nonostante che avessero proceduto,

in epoca anteriore alla sentenza, all'oblazione prevista dall'art. 9

del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688, non riprodotto dalla legge

di conversione 27 novembre 1982, n. 873 (cfr. ora l'art. 31 della l.

28 febbraio 1985, n. 47), ponendosi l'esigenza di applicare, ai fini

del decidere, l'art. 2, ultimo comma, c.p., che fa salvi gli effetti

delle norme penali più favorevoli contenute in decreti legge non

convertiti, sollevava, su istanza di parte, questione di legittimità

costituzionale della suindicata disposizione, per contrasto con l'art.

77 Cost., il quale dispone che i decreti legge, se non convertiti,

perdono efficacia sin dall'inizio;

considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata

illegittima da questa Corte con la sentenza n. 51 del 1985, sicché la

questione va dichiarata manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, c.p. - sollevata dal

Tribunale di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe - già

dichiarato illegittimo con la sentenza n. 51 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere