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Sentenza 238/1985 ECLI:IT:COST:1985:238 Generato dall'IA

Sentenza 238/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 238/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 18 aprile 1984; pubblicata nella G. U. n. 7 bis del 9 gennaio 1985 e

Regesto Legislator

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art. 668 cod. pen, artt. 528 c.p, art. 668 c.p, art. 3 Cost, art. 528 c.p; Sentenza 238/1985 · Corte costituzionale: U. n. 7 bis del 9 gennaio 1985 e

Parole chiave

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diritto di diffondere diritto all'antenna canone radiotelevisivo principio di pubblicità prestazioni di intrattenimento limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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art. 668 cod. pen
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668 cod.
artt. 528 c.p
artt. 528 c.p. e 14 l. 21 aprile 1962 n. 161, e della contravvenzione
art. 668 c.p
di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez.
art. 3 Cost
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
art. 528 c.p
la separazione in relazione al delitto di cui all'art. 528 c.p., ha
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668 cod.

pen. promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di

Firenze nel procedimento penale a carico di Ramerdi Amanzio ed altro

iscritta al n. 873 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

:

1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 (notificata e comunicata

il 18 aprile 1984; pubblicata nella G. U. n. 7 bis del 9 gennaio 1985 e

iscritta al n. 873 R.O. 1984) nel procedimento penale a carico di

Amanzio Ramerdi e Aldo Addobbati imputati del delitto, di cui agli

artt. 528 c.p. e 14 l. 21 aprile 1962 n. 161, e della contravvenzione

di cui all'art. 668 c.p., il Tribunale di Firenze, sez. II penale, ha

preso in esame l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 668

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla difesa degli imputati e

l'ha giudicata rilevante e non manifestamente infondata sul riflesso

che la impugnata disposizione punisce i soli spettacoli teatrali e

cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se

divulgate per mezzo di televisione specie se azionata da emittenti

private per giunta non assoggettate ad alcuna forma di controllo

preventivo; ritenuto che ragioni di economia processuale sconsigliavano

la separazione in relazione al delitto di cui all'art. 528 c.p., ha

disposto la sospensione dell'intero giudizio rimettendo gli atti alla

Corte costituzionale.

2.1. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito; ha

invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato mediante atto depositato il 29

gennaio 1985 con il quale ha concluso per la inammissibilità e, in

ipotesi, l'infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nell'adunanza del 9 ottobre 1985 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione.

:

3.1. - Ritiene la Corte che le argomentazioni dell'Avvocatura

erariale inducono a dire (non inammissibile ma) infondata la proposta

questione, come quella che assume l'impunità di cui sono gratificate

le trasmissioni televisive non autorizzate a modello al quale

dovrebbero uniformarsi gli spettacoli cinematografici e teatrali, senza

tenere nel debito conto che non può elevarsi a modello degli altri

mezzi di espressione la disciplina di un solo mezzo di comunicazione.

Principio affermato da questa Corte con sent. 168/1982 sul raffronto

tra stampa ed altri mezzi di pubblicità a proposito del reato di

diffamazione di cui erano imputati giornalisti e operatori della

televisione; principio già affermato con sent. 42/1977 e ribadito con

sent. 169/1985. Di talché sol la diversità delle disposizioni

sospettate d'incostituzionalità induce a dire (non manifestamente

infondata ma) infondata la proposta questione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale

dell'art. 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)

c.p. sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 22 marzo

1984 (n. 873 R.O. 1984) del Tribunale di Firenze, sez. II penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere