Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 237/1985 ECLI:IT:COST:1985:237 Generato dall'IA

Sentenza 237/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 237/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

conduttore dell'immobile, aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 404 cod. proc. civ, art. 668 c.p, art. 404 c.p; Sentenza 237/1985 · Corte costituzionale: 668 c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di rivendicazione nel pignoramento procedimento in contumacia azione di convalida del sequestro costituto possessorio assenza ingiustificata vizio di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 404 cod. proc. civ
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 404 cod.
art. 668 c.p
conduttore dell'immobile, aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c.
art. 404 c.p
l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 404 cod.

proc. civ. promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 gennaio 1984 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Tota Anna Maria e Bramonti Orlando,

iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra FENALTAT-CISNAL e D'Orazio Erenio,

iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

:

1.1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 15 gennaio 1984

nel giudizio con cui Anna Maria Tota, asserendo di essere l'effettivo

conduttore dell'immobile, aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c.

al provvedimento di convalida di sfratto per morosità emesso, su atto

di opposizione di Bramonti Orlando nei confronti di Di Piero Luigi

(ordinanza notificata e comunicata il 30 gennaio 1984; pubblicata nella

G. U. n. 81 del 21 marzo 1984 e iscritta al n. 242 R.O. 1984) ha

sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 404

c.p.c. nella parte in cui non consente l'opposizione di terzo nei

confronti dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. rinviandone l'esame a questa

Corte, avanti la quale nessuna delle parti del giudizio a quo si è

costituita ma ha spiegato intervento nell'interesse del Presidente del

Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato instando con

atto depositato il 10 aprile 1984 per la declaratoria di manifesta

irrilevanza o infondatezza della proposta questione.

1.2. - Con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 (notificata il

successivo 29 e comunicata il 22 febbraio 1984; pubblicata nella G. U.

n. 252 del 12 settembre 1984 e iscritta al n. 342 R.O. 1984) nel

giudizio tra FENALTAT-CISNAL e D'Orazio Erenio è tornato a sollevare

d'ufficio la stessa questione di costituzionalità che l'Avvocatura

generale dello Stato, intervenuta - nella non comparizione in questa

sede delle parti del giudizio a quo - nell'interesse del Presidente del

Consiglio dei ministri ha insistito con atto depositato il 10 ottobre

1984 nel chiedere che sia dichiarata inammissibile o comunque

manifestamente infondata.

1.3. - Nella adunanza svoltasi in camera di consiglio il 9 ottobre

1985 il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

:

2. - Questa Corte, con sent. 7 giugno 1984, n. 167, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c. nella parte in

cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di sfratto

per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la

mancata opposizione dell'intimato pur comparso, e l'identità di

ragione la induce a giudicare illegittimo l'art. 404 nella parte in cui

non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per

morosità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 242 e 342 R.O. 1984

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404 c.p.c.

nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso

l'ordinanza di sfratto per morosità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere