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Ordinanza 232/1985 ECLI:IT:COST:1985:232 Generato dall'IA

Ordinanza 232/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 232/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel procedimento civile vertente tra Gallo Aldo e Amministrazione Poste

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Ordinanza 232/1985 · Corte costituzionale: nel procedimento civile vertente tra Gallo Aldo e Amministrazione Poste

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo ordinanza di necessità incostituzionale censure di diritto costituzionale messa in pericolo dell'ordine costituzionale inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 legge 3

maggio 1967, n. 317 e 8 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (termine per la

proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che

irroga una sanzione amministrativa per le violazioni depenalizzate),

promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1979 dal Pretore di Nardò

nel procedimento civile vertente tra Gallo Aldo e Amministrazione Poste

e Telegrafi, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 dell'anno

1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Nardò - sul presupposto interpretativo che il termine fissato dagli

artt. 9, quarto comma, della legge 3 maggio 1967, n. 317 e 8, sesto

comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 per la proposizione

dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui si irrogano le

sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate con le predette

leggi, sia ordinatorio e non perentorio - dubita della legittimità

costituzionale di tali disposizioni, assumendo: a) che il pregiudizio

alla certezza dei rapporti giuridici conseguente all'ordinatorietà del

termine implicherebbe per l'opponente una situazione deteriore rispetto

a chi è assoggettato ad un termine perentorio e comprometterebbe il

buon andamento della P.A. - con ciò violando gli artt. 3 e 97 Cost. -;

b) che l'ordinatorietà del termine comporterebbe inoltre, per ragioni

che peraltro l'ordinanza non chiarisce, una lesione dei principi di cui

agli artt. 24, 102 e 113 Cost..

Considerato che il termine per l'opposizione, coincidente con

quello assegnato nell'ingiunzione per il pagamento, è in

giurisprudenza e dottrina pacificamente ritenuto perentorio,

trattandosi di un termine di natura processuale, preordinato

all'esercizio di un diritto d'impugnazione;

che nello stesso senso si è pronunciata questa Corte con la

sentenza n. 32 del 1970;

che la medesima natura ha, del resto, l'analogo termine previsto

per l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento delle

sanzioni amministrative dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.

689, per il quale è espressamente sancita l'inammissibilità

dell'opposizione proposta oltre il termine medesimo (art. 23, primo

comma, l. cit.);

che pertanto, essendo la questione sollevata fondata su un

presupposto palesemente erroneo, essa va dichiarata manifestamente

infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 9, quarto comma, della legge 3 maggio 1967,

n. 317 e 8, sesto comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 102 e 113 Cost. dal

Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere