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Ordinanza 200/1985 ECLI:IT:COST:1985:200 Generato dall'IA

Ordinanza 200/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 200/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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obbligatorie) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1984 dal Pretore

Regesto Legislator

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Ordinanza 200/1985 · Corte costituzionale: obbligatorie) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1984 dal Pretore

Parole chiave

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soppressione di prestazioni d'invalidità grado di invalidità allontanamento nonostante motivi di salute assistenza alle persone con disabilità prestazioni d'invalidità professionale cause di esclusione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo

comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante

misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della

pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), e art. 5 della

legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1984 dal Pretore

di Asti nel procedimento civile vertente tra Borio Secondo e Soc. SIP,

iscritta al n. 991 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Rilevato che il giudice a quo ha sollevato in riferimento agli

artt. 4, 35, 38 e 41 Cost. questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638,

concernente la disapplicazione della possibilità di operare lo

"scorrimento" tra le categorie protette dalla legge 2 aprile 1968 n.

482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie), norma,

peraltro, abrogata con l'art. 1 sub 6/bis della legge 19 dicembre 1984

n. 863;

che, comunque, pregiudizialmente a detta questione, posta con

riferimento specifico agli invalidi psichici, il giudice medesimo ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della

legge 2 aprile 1968 n. 482 nella parte in cui esclude dal collocamento

obbligatorio gli invalidi psichici predetti, in riferimento agli artt.

3, 4, 35, 38 e 41 Cost.

Ritenuto che questa Corte ha con sentenza n. 52 del 1985 dichiarato

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5

della legge 2 aprile 1968 n. 482;

che pertanto resta preclusa, allo stato, anche ogni altra indagine

o provvedimento concernente l'art. 9, ultimo comma, della legge 11

novembre 1983 n. 638.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n.

482, nonché dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n.

638, sollevate con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere