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Sentenza 193/1985 ECLI:IT:COST:1985:193 Generato dall'IA

Sentenza 193/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 193/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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2 che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia

Regesto Legislator

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art. 273 cod. pen, art. 18 della Costituzione, art. 11 Cost, art. 18 Cost, art. 134 Cost, art. 274 cod. pen; Sentenza 193/1985 · Corte costituzionale: 2 che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia

Parole chiave

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libertà d'associazione difetto di legittimazione dell'associazione organizzazioni internazionali organizzazione criminale movimento associazionista reati che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

Disposizioni normative citate

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art. 273 cod. pen
delitto di cui all'art. 273 cod. pen.
art. 18 della Costituzione
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'art. 18
art. 11 Cost
18, contrasta anche con l'art. 11 Cost.
art. 18 Cost
proclamato dall'art. 18 Cost..
art. 134 Cost
art. 274 cod. pen
dell'art. 274 cod. pen. nonché dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica
artt. 274 cod. pen
l'illegittimità costituzionale degli artt. 274 cod. pen.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 273 del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1984 dalla

Corte d'Assise di Palermo nei procedimenti penali riuniti a carico di

Busà Vittorio Maria, iscritta al n. 1023 del registro ordinanze 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 bis

dell'anno 1985.

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore

Ettore Gallo.

:

Nel processo penale contro Busà Vittorio Maria, imputato del

delitto di cui all'art. 273 cod. pen. per avere promosso, costituito,

organizzato e diretto nel territorio dello Stato, senza autorizzazione

del Governo, due associazioni di carattere internazionale (l'una

denominata "Parlamento mondiale per la sicurezza e la pace", l'altra

Sezione della "Confederation Europeenne de l'Ordre Judiciaire"), la

Corte d'Assise di Palermo, con ordinanza 27 giugno 1984, sollevava

questione di legittimità costituzionale del citato articolo per

contrasto con gli artt. 2, 11 e 18 della Costituzione.

L'ordinanza premette che, sulla base del principio di cui all'art.

2 che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia

nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, l'art. 18

della Costituzione consente ai cittadini di associarsi liberamente, e

senza alcuna autorizzazione, purché i fini dell'associazione non sieno

vietati ai singoli dalla legge penale, e non si tratti di scopi

politici perseguiti mediante organizzazioni militari, oppure di

associazioni segrete.

Non sussistono, dunque, nella Carta fondamentale, altri limiti alla

libertà di associarsi - soggiungono i giudici rimettenti -, e tuttavia

gli artt, 273 e 274 del cod. pen., nonché l'art. 211 T.U. leggi P.S.,

subordinano la liceità delle associazioni internazionali ad

autorizzazione governativa. Fra l'altro, una tale limitazione, esclusa

dall'art. 18, contrasta anche con l'art. 11 Cost. che prevede

addirittura la promozione e il favore da parte dell'Italia delle

organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la

giustizia fra i popoli.

La questione, pertanto, non sembrando manifestamente infondata, ed

essendo evidentemente rilevante dato che il Busà è imputato proprio

del delitto previsto e punito dall'art. 273 cod. pen., viene rimessa al

giudizio della Corte.

Nessuno si è costituito o è intervenuto nel giudizio.

:

1. - Non può esservi dubbio sull'incompatibilità della

disposizione di cui all'art. 273 cod. pen. rispetto al principio

proclamato dall'art. 18 Cost..

L'illiceità, infatti, sancita dalla citata norma del codice penale

non ha altra ragione se non appunto la carenza di quell'autorizzazione

del Governo alla promozione, alla costituzione, all'organizzazione o

alla direzione di associazioni, enti o istituti di carattere

internazionale, o sezioni di essi, che l'art. 18 Cost. espressamente

invece esclude. Vero è che quest'ultimo articolo non fa esplicito

riferimento ad associazioni internazionali, ma basterebbe già il fatto

della garenzia costituzionale accordata genericamente al "diritto di

associarsi liberamente" per ritenervi implicito il più ampio diritto

di associarsi. Tanto più poi che la norma costituzionale, tanto nello

stesso primo comma quanto nel secondo, indica i limiti espressi che

circoscrivono quel diritto: sì che non può essere consentito al

legislatore ordinario di aggiungerne altri che il Costituente non ha

previsti.

D'altra parte, l'art. 11 Cost. toglie ogni possibile dubbio sul

punto, avvertendo, nell'ultimo inciso, che l'Italia "promuove e

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte, fra l'altro, allo

scopo di ripudiare la guerra ... come mezzo di risoluzione delle

controversie internazionali, e di affermare (persino limitando la

propria sovranità) un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia

fra le Nazioni. Ebbene, l'idea di un "Parlamento mondiale per la

sicurezza e la pace" e di una "Confederazione europea dell'ordine

giudiziario", oggetto dell'imputazione, nel processo penale da cui è

sorto l'incidente di legittimità in esame, sembra effettivamente

corrispondere - indipendentemente dalla sua effettiva efficacia - allo

scopo che la Costituzione tutela.

Ne consegue che effettivamente anche nei confronti dell'art. 11

Cost. si verifica il conflitto della norma impugnata, senza che sia

necessario a questo punto invocare anche l'art. 2 come norma

fondamentale, attesa l'esistenza di ben due espresse disposizioni

specifiche.

2. - Parte della dottrina, ma anche qualche pronunzia

giurisprudenziale di merito, hanno ritenuto che l'art. 273 cod. pen.

debba considerarsi abrogato per il solo fatto dell'instaurazione

dell'ordinamento della Repubblica democratica. Ora, che si tratti di

fattispecie effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione

politico-istituzionale non può essere messo in dubbio: ritiene, però,

la Corte che, una volta entrata in vigore la legge fondamentale dello

Stato repubblicano, ogni questione concernente la compatibilità

rispetto ad essa delle leggi ordinarie, sieno esse preesistenti o

successive, debba essere decisa secondo le indicazioni di cui all'art.

134 Cost. (Sent. n. 1/1956).

D'altra parte, il riconoscimento dell'avvenuta abrogazione di una

norma rientra nella competenza del giudice ordinario. Se la Corte

d'Assise di Palermo ha ritenuto, invece, di rimettere la questione a

questa Corte, nonostante l'impropria espressione usata dall'ordinanza

nella parte conclusiva (... "ove la Corte costituzionale non dovesse

abrogare l'art. 273 cod. pen.") si è evidentemente inteso di non

riconoscere l'intercorsa abrogazione della norma.

L'illegittimità costituzionale della denunziata fattispecie

dev'essere, perciò, dichiarata.

3. - Una volta, però, adottata, nei limiti dell'impugnazione, la

predetta decisione, ne deriva altresì, come immediata conseguenza, ai

sensi dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità

dell'art. 274 cod. pen. nonché dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica

sicurezza.

Quanto al primo, perché eleva ad oggetto della qualificazione la

partecipazione nel territorio dello Stato a quegli stessi enti,

associazioni o istituti, o sezioni di essi, contemplati nell'articolo

precedente, di cui contestualmente viene riconosciuta l'illegittimità

costituzionale. Quanto al secondo, perché contempla comprensivamente

ambe le stesse situazioni descritte negli artt. 273 e 274 cod. pen..

Pari declaratoria d'illegittimità dev'essere, dunque, estesa anche

alle due indicate norme.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 273 cod. pen.;

dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87

l'illegittimità costituzionale degli artt. 274 cod. pen. e 211 r.d. 18

giugno 1931 n. 773 (T.U. leggi di Pubblica sicurezza).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere