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Ordinanza 192/1985 ECLI:IT:COST:1985:192 Generato dall'IA

Ordinanza 192/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 192/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'articolo unico della legge di conversione 9 dicembre 1983, n. 681

Regesto Legislator

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Ordinanza 192/1985 · Corte costituzionale: 681

Parole chiave

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esecuzione della pena revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena adeguamento della pena incostituzionalità esecuzione della pena detentiva sostitutiva
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella

sentenza n. 114 del 19 aprile 1985.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali

nell'epigrafe, nell'esposizione del fatto, nella motivazione e nel

dispositivo occorsi nel testo depositato della sentenza n. 114 del

1985.

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 114 del 1985 siano corretti i

seguenti errori materiali nel modo che segue:

1) nell'epigrafe, tra le parole "costituzionale" e "promossi", deve

sostituirsi alla dizione contenuta nel testo pubblicato la seguente

"dell'art. 1 del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, concernente " Proroga

delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle

imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali e

dell'articolo unico della legge di conversione 9 dicembre 1983, n. 681

"";

2) nell'esposizione del fatto, a pag. 2, rigo 23, tra le parole

"conversione" e "dell'art." inserire le parole "per violazione";

3) nell'esposizione del fatto, a pag. 6, rigo 3, deve leggersi

"1964-1973" in luogo di "1963-1964"; e al rigo 17, "681" in luogo di

"68";

4) nell'esposizione del fatto, a pag. 6, rigo 22, deve leggersi

"ricorso" in luogo di "concorso";

5) nella motivazione, a pag. 11, rigo 18, tra le parole "comunali"

e "impedisce" inserire le parole "nonché delle tesorerie comunali e

provinciali";

6) nella motivazione, a pag. 13, rigo 10 e rigo 16, deve leggersi

"lett. b" in luogo di "lett. c";

7) nel dispositivo, al rigo 4, deve leggersi "lett. b" in luogo di

"lett. c";

8) nel dispositivo, al rigo 6, deve leggersi "tesorerie" in luogo

di "esattorie".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere