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Ordinanza 184/1985 ECLI:IT:COST:1985:184 Generato dall'IA

Ordinanza 184/1985 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 184/1985
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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enti ed organismi pubblici"), promosso con ricorso del Presidente della

Regesto Legislator

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art. 77 Cost; Ordinanza 184/1985 · Corte costituzionale: enti ed organismi pubblici"), promosso con ricorso del Presidente della

Parole chiave

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buono del tesoro tassa per l'utilizzazione di istituti pubblici impugnazione di decisioni amministrative istituto di previdenza di diritto pubblico opposizione al precetto esecutivo stato richiedente

Disposizioni normative citate

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art. 77 Cost
prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 29

agosto 1984, n. 521 ("Istituzione del sistema di tesoreria unica per

enti ed organismi pubblici"), promosso con ricorso del Presidente della

Regione Toscana notificato il 25 settembre 1984, depositato in

cancelleria il 2 ottobre 1984 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi

1984.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 settembre 1984, la

Regione Toscana ha impugnato il d.l. 29 agosto 1984, n. 521

(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi

pubblici), per asserito contrasto con gli artt. 3, 77, 97 e 119 della

Costituzione;

che, nel relativo giudizio, si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza e la conseguente

reiezione del ricorso.

Considerato che, per altro, le questioni sollevate sono

manifestamente inammissibili in quanto il decreto impugnato è nel

frattempo decaduto per mancata conversione in legge nel termine

prescritto dal comma terzo dell'art. 77 Cost. (cfr. sentenza 307/83;

ordd. 349, 360- 363/1983); né giova a mantenerlo in vita la successiva

legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ne ha parzialmente riprodotto il

contenuto con salvezza dei rapporti in base ad esso sorti, ai sensi

dell'ultima parte del citato art. 77 (cfr. sentenze 59/1982 e

129/1985).

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale del d.l. 29 agosto 1984, n. 521

(Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi

pubblici), sollevate dalla Regione Toscana, con il ricorso in epigrafe,

in riferimento agli artt. 3, 77, 97 e 119 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere